Art. 3. 
                         Vigilanza integrata 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanare, di concerto con i Ministri delle  finanze  e  del  lavoro  e
della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed
il   coordinamento   dell'attivita'   di   accertamento   nel   campo
dell'obbligo  tributario  e  contributivo,  con   la   partecipazione
paritetica di rappresentanti  dell'Amministrazione  finanziaria,  del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  degli  enti
previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo
svolgimento  dell'azione  integrata  di  accertamento   dell'evasione
fiscale e contributiva. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1: 
    a)  individua  le  aree  a  rischio   di   evasione   fiscale   e
contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato  dei
dati in possesso del Ministero delle finanze, degli  ispettorati  del
lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati; 
    b) predispone  periodicamente  specifici  progetti  di  controllo
integrato, da eseguirsi  congiuntamente  dalla  Guardia  di  finanza,
dagli ispettorati del lavoro  e  dai  servizi  ispettivi  degli  enti
previdenziali; 
    c)  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione  dei  progetti   di
controllo  integrato  e  le  modalita'  di  impiego  della  capacita'
operativa di cui al comma 4; 
    d)  procede  alla  verifica,  almeno  semestrale,  dei  risultati
conseguiti  a  seguito   dell'azione   integrata   di   accertamento,
riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e   alla   commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  ed  inviando  una
relazione  concernente  tali   risultati   al   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL); 
    e) stabilisce le modalita' di coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d). 
  3. Nell'azione di controllo integrato gli  organismi  ispettivi  si
avvalgono di tutti  i  dati  disponibili  o  acquisiti  da  parte  di
ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale  ispettivo  di
un ente ha effetto anche per  quanto  di  competenza  di  altri  enti
previdenziali. Le risultanze dell'azione  integrata  sono  comunicate
anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura competenti per territorio. 
  4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al  comma  2  e'
riservata annualmente una quota adeguata di capacita' operativa della
Guardia di finanza,  degli  ispettorati  del  lavoro  e  dei  servizi
ispettivi degli enti previdenziali. 
  5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge
29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con  la  partecipazione,  per
ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in rappresentanza  degli  ispettorati  del
lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali. 
  6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo  51,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge  24  aprile
1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6  luglio  1974,  n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  agosto  1974,  n.
354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge  n.
146 del 1980, il Ministro  delle  finanze  tiene  conto  anche  delle
indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1. 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,  puo'  individuare
altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il  numero  di
codice fiscale; tale decreto deve essere  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore."; 
    b) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Ai fini dei controlli sulle  dichiarazioni  dei  contribuenti,  il
Ministro delle finanze puo' richiedere a  pubbliche  amministrazioni,
enti  pubblici,  organismi  ed   imprese,   anche   limitatamente   a
particolari  categorie,  di  effettuare  comunicazioni   all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in  loro  possesso;  la  richiesta  deve
stabilire  anche  il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'  delle
comunicazioni.".