Art. 4. 
                   Agevolazioni per i contribuenti 
  1. I soggetti tenuti al  versamento  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima  volta  la
loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo  1,
possono versare, entro il 31 marzo 1993,  i  contributi  ed  i  premi
relativi a periodi precedenti l'anzidetta  denuncia,  maggiorati,  in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17  per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e  dei
premi complessivamente dovuti. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica ai soggetti che  non
abbiano pagato nei termini, ovvero che abbiano versato tardivamente i
contributi e premi relativi a periodi fino alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e  che  versino  la  relativa   somma
aggiuntiva entro il 31 marzo 1993. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  sempreche'
alla  data  di  presentazione  della  denuncia  non  siano   iniziate
ispezioni da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale o da parte degli istituti previdenziali. 
  4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi  speciali
in materia di versamento di contributi e di premi e  le  obbligazioni
per  sanzioni  amministrative  e  per  ogni  altro  onere  accessorio
connessi con la denuncia e con il versamento  dei  contributi  o  dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del  testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  5. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento  dei
contributi  o   premi   dovuti   alle   gestioni   previdenziali   ed
assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto  il  mese  di  luglio
1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il
versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8  per  cento,
in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti,  entro
il  limite  massimo  del  40  per  cento  dei  contributi   o   premi
complessivamente  dovuti,  in   sostituzione   di   quella   prevista
dall'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,   n.   536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
purche' il versamento, ivi compreso  quello  della  somma  aggiuntiva
ridotta, venga effettuato, secondo le modalita'  fissate  dagli  enti
impositori, in tre rate semestrali, di  cui  la  prima  entro  il  31
maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro  il
31 maggio 1994. Gli enti predetti sono  tenuti,  entro  il  31  marzo
1993, a  presentare  agli  enti  impositori,  a  pena  di  decadenza,
apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti  impositori
medesimi. La riduzione di cui al  presente  comma  spetta,  altresi',
agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli
contributi o premi, relativi ai periodi  fino  a  tutto  il  mese  di
luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva  nella  misura  e  nei
tempi stabiliti nel presente comma. Il  pagamento  dei  contributi  o
premi e/o delle somme  aggiuntive  oltre  i  termini  sopra  indicati
comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.