Art. 10.
                 Adempimenti all'arrivo delle merci
  1. Subito  dopo  l'arrivo  delle  merci  e  qualora  non  risultino
manomissioni   dei   sigilli  od  altre  irregolarita',  il  titolare
dell'autorizzazione, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo
9, prende in carico le merci mediante l'iscrizione del  documento  di
scorta   in   appositi   registri  aziendali  sottoposti  a  rigoroso
rendiconto, distinti per destinazione doganale  delle  merci  stesse,
previamente   vidimati   dall'ufficio   doganale  ovvero  stampati  e
preautenticati da tipografia autorizzata,  subentrando  con  cio'  al
vettore  od  allo speditore negli obblighi da questi assunti verso la
dogana.
  2. L'iscrizione di cui al primo comma deve  essere  completata  con
l'indicazione  della  data  di arrivo delle merci, della destinazione
doganale e degli elementi necessari all'identificazione  delle  merci
stesse. Se il registro e' tenuto dai soggetti di cui agli articoli 2,
3,  4  e  5  l'iscrizione  deve  contenere  anche  l'indicazione  del
proprietario delle merci o, comunque,  del  soggetto  per  conto  del
quale l'operazione viene effettuata.
  3. La presa in carico delle merci da parte del soggetto autorizzato
produce   gli   stessi   effetti  giuridici  dell'accettazione  della
dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  4. Qualora nel corso delle successive operazioni  di  manipolazione
del  carico risultino manomissioni di sigilli od altre irregolarita',
ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a  quelle  per
le   quali   e'  stata  concessa  l'autorizzazione,  ovvero,  infine,
risultino differenze rispetto ai documenti cauzionali o di  trasporto
iscritti  nei  registri  aziendali, il medesimo soggetto e' tenuto ad
informare immediatamente l'ufficio  doganale  e  ad  astenersi,  fino
all'intervento di questo, da ogni ulteriore manipolazione del carico.
  5.  Il  titolare  dell'autorizzazione  deve  tenere  a disposizione
dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui  presentazione  e'
eventualmente   subordinata  l'applicazione  delle  disposizioni  che
disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.
  6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale  della  facolta'  di
intervenire  all'atto  dell'arrivo delle merci, e' redatto un verbale
nel quale vengono  descritte  le  operazioni  di  accertamento  e  di
controllo  eseguite e le relative risultanze; se sono stati prelevati
campioni per l'analisi,  il  relativo  risultato  sara'  allegato  al
verbale  successivamente;  in  tali ipotesi l'incaricato dell'ufficio
provvede anche  ad  apporre  sul  documento  doganale  di  scorta  le
annotazioni di cui al comma 8.
  7.  I  verbali  sono  redatti  in  duplice esemplare, di cui uno e'
consegnato   al   soggetto   autorizzato,   l'altro   e'   trattenuto
dall'ufficio   doganale   per  essere  allegato  alla  matrice  della
dichiarazione doganale di esito di cui all'art. 11. La  consegna  del
verbale  attestante  la  regolarita'  delle  operazioni  comporta  lo
svincolo delle merci.
  8.  Se le merci arrivate risultano vincolate a bolletta di cauzione
o documento assimilato, il soggetto autorizzato  e'  tenuto  all'atto
dell'arrivo  delle  merci  ad  apporre  sul documento doganale che ha
scortato  la  merce  stessa  fino  al  luogo   di   destinazione   le
attestazioni relative alla regolarita' del trasporto e gli estremi di
iscrizione  nel  registro  di  cui  al comma 1. Tali annotazioni sono
firmate da persona all'uopo designata dal soggetto autorizzato  e  la
cui firma sia stata preventivamente depositata nell'ufficio doganale.
 
          Nota all'art. 10:
             -  L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legisla-
          tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n.  43/1973,
          e' cosi' formulato:
             "Art.  36  (Presupposto dell'obbligazione tributaria). -
          Per le merci soggette a diritti di confine  il  presupposto
          dell'obbligazione  tributaria  e' costituito, relativamente
          alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro
          il  territorio  doganale  e,   relativamente   alle   merci
          nazionali  e  nazionalizzate,  dalla  loro  destinazione al
          consumo fuori del territorio stesso.
             Si intendono destinate al consumo  entro  il  territorio
          doganale  le  merci  estere  dichiarate  per l'importazione
          definitiva e si intendono destinate al  consumo  fuori  del
          predetto  territorio  le  merci  nazionali e nazionalizzate
          dichiarate per  l'esportazione  definitiva;  l'obbligazione
          sorge  alla  data  apposta sulla dichiarazione, in presenza
          dell'operatore,      dal       funzionario       incaricato
          dell'accettazione.
             Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera
          non  avverato  se  la  dichiarazione  viene mutata ai sensi
          dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi
          vigenti, l'operazione non puo' essere consentita.  Rispetto
          alle   merci  nazionali  e  nazionalizzate  dichiarate  per
          l'esportazione  definitiva   il   presupposto   stesso   si
          considera  altresi'  non  avverato  se dette merci non sono
          uscite dal territorio doganale.
             Le  navi  e  gli  aeromobili  costruiti   all'estero   o
          provenienti  da  bandiera  estera si intendono destinati al
          consumo nel territorio  doganale  quando  vengono  iscritti
          nelle  matricole o nei registri di cui rispettivamente agli
          articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi  e
          gli  aeromobili  nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle
          matricole o nei registri predetti, si  intendono  destinati
          al  consumo  fuori  del  territorio doganale quando vengono
          cancellati dalle matricole o dai registri  stessi  per  uno
          dei  motivi  indicati  nel  primo  comma,  lettere c) e d),
          rispettivamente  dagli  articoli  163  e  762  del   codice
          medesimo.
             Agli  effetti del primo comma si presume definitivamente
          immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi  di
          cui  all'art.  37,  la  merce o parte di essa che sia stata
          indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che  comunque
          non   sia  stata  presentata  alle  verifiche  o  controlli
          doganali nei termini prescritti o non sia  stata  rinvenuta
          all'atto  delle  operazioni  predette; tuttavia, qualora la
          merce   sia  stata  sequestrata  a  seguito  di  violazione
          doganale, si applica la disposizione di cui  all'art.  338,
          primo comma.
             Salvo  che  non sia diversamente disposto da altre norme
          di  legge,  nei  casi  contemplati  nel  precedente   comma
          l'obbligazione  tributaria  si  ritiene sorta al momento in
          cui il fatto si e' verificato ovvero, se non  e'  possibile
          stabilire   tale   momento,   quando   il  fatto  e'  stato
          accertato".