Art. 10. Adempimenti all'arrivo delle merci 1. Subito dopo l'arrivo delle merci e qualora non risultino manomissioni dei sigilli od altre irregolarita', il titolare dell'autorizzazione, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 9, prende in carico le merci mediante l'iscrizione del documento di scorta in appositi registri aziendali sottoposti a rigoroso rendiconto, distinti per destinazione doganale delle merci stesse, previamente vidimati dall'ufficio doganale ovvero stampati e preautenticati da tipografia autorizzata, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso la dogana. 2. L'iscrizione di cui al primo comma deve essere completata con l'indicazione della data di arrivo delle merci, della destinazione doganale e degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse. Se il registro e' tenuto dai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 l'iscrizione deve contenere anche l'indicazione del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata. 3. La presa in carico delle merci da parte del soggetto autorizzato produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 4. Qualora nel corso delle successive operazioni di manipolazione del carico risultino manomissioni di sigilli od altre irregolarita', ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata concessa l'autorizzazione, ovvero, infine, risultino differenze rispetto ai documenti cauzionali o di trasporto iscritti nei registri aziendali, il medesimo soggetto e' tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni ulteriore manipolazione del carico. 5. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione e' eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci. 6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facolta' di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, e' redatto un verbale nel quale vengono descritte le operazioni di accertamento e di controllo eseguite e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sara' allegato al verbale successivamente; in tali ipotesi l'incaricato dell'ufficio provvede anche ad apporre sul documento doganale di scorta le annotazioni di cui al comma 8. 7. I verbali sono redatti in duplice esemplare, di cui uno e' consegnato al soggetto autorizzato, l'altro e' trattenuto dall'ufficio doganale per essere allegato alla matrice della dichiarazione doganale di esito di cui all'art. 11. La consegna del verbale attestante la regolarita' delle operazioni comporta lo svincolo delle merci. 8. Se le merci arrivate risultano vincolate a bolletta di cauzione o documento assimilato, il soggetto autorizzato e' tenuto all'atto dell'arrivo delle merci ad apporre sul documento doganale che ha scortato la merce stessa fino al luogo di destinazione le attestazioni relative alla regolarita' del trasporto e gli estremi di iscrizione nel registro di cui al comma 1. Tali annotazioni sono firmate da persona all'uopo designata dal soggetto autorizzato e la cui firma sia stata preventivamente depositata nell'ufficio doganale.
Nota all'art. 10: - L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 36 (Presupposto dell'obbligazione tributaria). - Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione. Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non puo' essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale. Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente dagli articoli 163 e 762 del codice medesimo. Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma. Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si e' verificato ovvero, se non e' possibile stabilire tale momento, quando il fatto e' stato accertato".