Art. 11.
                   Dichiarazioni doganali di esito
  1. Per le merci prese in carico, il titolare dell'autorizzazione e'
tenuto a presentare all'ufficio doganale competente, entro tre giorni
dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, le  relative
dichiarazioni  doganali,  singole  o  globali,  corredate  di tutti i
documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci,
ivi  compreso  il  documento  doganale  indicato  nel  comma  8   del
precedente art. 10, e di una copia della parte del registro aziendale
nella  quale  sono stati iscritti i documenti di scorta relativi alle
dichiarazioni medesime.  Il  numero  e  la  data  di  iscrizione  dei
documenti  di  scorta  costituiscono, ai fini doganali, il precedente
allibramento delle dichiarazioni.
  2. Il periodo di cui al comma 1 e' stabilito dal direttore generale
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e  non  puo',
comunque, eccedere i trentuno giorni.
  3.   Con   provvedimento   adottato   dal  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  ai  sensi
dell'art.  17,  comma  2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374,  vengono  determinate  forma  e  modalita'  delle  dichiarazioni
globali da presentare ai sensi del comma 1.
  4.  Le  indicazioni  che  figurano  nelle dichiarazioni doganali di
esito  formano,  con  le  indicazioni  che  risultano  nel   registro
aziendale  di  presa  in carico, un atto unico ed indivisibile che ha
efficacia a decorrere  dalla  data  di  iscrizione  delle  merci  nel
predetto registro.
  5.  Le  imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali,
gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono
intestare  le  dichiarazioni  emesse  in  procedura  semplificata  di
accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale e'
compiuta,   facendo   figurare  sulle  stesse  i  propri  estremi  di
identificazione, salvo quanto disposto dall'art. 224 del  regolamento
per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13
febbraio  1896,  n.  65,  e successive modificazioni; debbono inoltre
porre a corredo del registro aziendale di presa in carico copia delle
dichiarazioni, delle fatture e della documentazione di trasporto.
  6. Le dichiarazioni doganali di esito sono registrate  dall'ufficio
doganale  entro  il  secondo  giorno  lavorativo successivo alla loro
presentazione. Gli  estremi  di  tale  registrazione  debbono  essere
riportati, a cura dei soggetti autorizzati, sul registro aziendale di
presa  in  carico  in  corrispondenza  dell'iscrizione delle relative
merci. I soggetti stessi sono tenuti a sostituire, entro la fine  del
periodo  successivo, la copia per la dogana del registro aziendale di
cui  al  primo  comma,  con  una  copia  definitiva,  completa  delle
annotazioni di scarico.
  7. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni
doganali  sono  applicabili  le  disposizioni  vigenti  in materia di
pagamento periodico e differito.
  8.   L'accertamento   e'   eseguito,   presso  l'ufficio  doganale,
attraverso l'esame della  dichiarazione  doganale  e  della  relativa
documentazione,  salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto
dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di arrivo  delle  merci;
esso    diventa   definitivo   alla   data   dell'annotazione   sulla
dichiarazione doganale del risultato del controllo.
 
          Note all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990
          e' il seguente: "Il  direttore  generale  del  dipartimento
          delle   dogane  e  delle  imposte  indirette,  con  proprio
          provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana, prescrive le modalita' di  rilascio  e
          le  caratteristiche  delle  autorizzazioni  e stabilisce le
          altre norme e condizioni necessarie  per  la  presentazione
          della   dichiarazione  semplificata,  che  dovranno  essere
          armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi
          delle Comunita' europee".
             -  Il  testo   dell'art.   224   del   regolamento   per
          l'esecuzione  della  legge  doganale, approvato con R.D. n.
          65/1896 e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art. 224 (Dichiarazione e visita). - Per la  immissione
          delle  merci  nei magazzini doganali deve essere presentata
          la dichiarazione per introduzione in deposito indicando  la
          specie del deposito che si richiede.
             Per  le  merci  da  depositarsi  nei  magazzini  dati in
          affitto ed in quelli di proprieta' privata, il  dichiarante
          dev'essere    lo   stesso   titolare   del   deposito;   le
          dichiarazioni debbono indicare il numero e la  lettera  che
          distinguono  i  magazzini,  e per ogni magazzino e per ogni
          partita di colli di diversa  specie  o  contenenti  diversa
          qualita'   di   merci,   dev'essere   presentata   separata
          dichiarazione. Eseguita la visita le  merci  devono  essere
          subito trasportate nel deposito.
             Il capo della dogana puo' anche permettere che la visita
          si  compia  presso  i  magazzini  dati  in affitto o presso
          quelli di proprieta'  privata.  In  questi  casi  le  merci
          devono  essere  tenute  sotto  la  continua vigilanza degli
          agenti fintantoche'  non  siano  visitate  ed  immesse  nei
          magazzini.
             Nella  visita  dei colli contenenti una sola qualita' di
          merce tassata in base al peso netto reale,  dichiarati  per
          il  deposito sotto diretta custodia della dogana, quando in
          applicazione dell'art. 29 sia stato dichiarato il solo peso
          lordo,  l'accertamento  della  quantita'  della   merce   e
          l'indicazione  di  essa  nel risultato della visita possono
          pure limitarsi al peso lordo.
             Il bollo ai colli prescritto dall'art. 47 della legge si
          applica appena compiuta la visita.
             Gli agenti che assistono alla introduzione  delle  merci
          nei  magazzini  doganali  devono,  ad  operazione compiuta,
          apporre corrispondente attestazione nelle dichiarazioni".