Art. 11. Dichiarazioni doganali di esito 1. Per le merci prese in carico, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare all'ufficio doganale competente, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, le relative dichiarazioni doganali, singole o globali, corredate di tutti i documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci, ivi compreso il documento doganale indicato nel comma 8 del precedente art. 10, e di una copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta relativi alle dichiarazioni medesime. Il numero e la data di iscrizione dei documenti di scorta costituiscono, ai fini doganali, il precedente allibramento delle dichiarazioni. 2. Il periodo di cui al comma 1 e' stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non puo', comunque, eccedere i trentuno giorni. 3. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalita' delle dichiarazioni globali da presentare ai sensi del comma 1. 4. Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni doganali di esito formano, con le indicazioni che risultano nel registro aziendale di presa in carico, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nel predetto registro. 5. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale e' compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione, salvo quanto disposto dall'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di presa in carico copia delle dichiarazioni, delle fatture e della documentazione di trasporto. 6. Le dichiarazioni doganali di esito sono registrate dall'ufficio doganale entro il secondo giorno lavorativo successivo alla loro presentazione. Gli estremi di tale registrazione debbono essere riportati, a cura dei soggetti autorizzati, sul registro aziendale di presa in carico in corrispondenza dell'iscrizione delle relative merci. I soggetti stessi sono tenuti a sostituire, entro la fine del periodo successivo, la copia per la dogana del registro aziendale di cui al primo comma, con una copia definitiva, completa delle annotazioni di scarico. 7. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di pagamento periodico e differito. 8. L'accertamento e' eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di arrivo delle merci; esso diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per la presentazione della dichiarazione semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee". - Il testo dell'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con R.D. n. 65/1896 e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 224 (Dichiarazione e visita). - Per la immissione delle merci nei magazzini doganali deve essere presentata la dichiarazione per introduzione in deposito indicando la specie del deposito che si richiede. Per le merci da depositarsi nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprieta' privata, il dichiarante dev'essere lo stesso titolare del deposito; le dichiarazioni debbono indicare il numero e la lettera che distinguono i magazzini, e per ogni magazzino e per ogni partita di colli di diversa specie o contenenti diversa qualita' di merci, dev'essere presentata separata dichiarazione. Eseguita la visita le merci devono essere subito trasportate nel deposito. Il capo della dogana puo' anche permettere che la visita si compia presso i magazzini dati in affitto o presso quelli di proprieta' privata. In questi casi le merci devono essere tenute sotto la continua vigilanza degli agenti fintantoche' non siano visitate ed immesse nei magazzini. Nella visita dei colli contenenti una sola qualita' di merce tassata in base al peso netto reale, dichiarati per il deposito sotto diretta custodia della dogana, quando in applicazione dell'art. 29 sia stato dichiarato il solo peso lordo, l'accertamento della quantita' della merce e l'indicazione di essa nel risultato della visita possono pure limitarsi al peso lordo. Il bollo ai colli prescritto dall'art. 47 della legge si applica appena compiuta la visita. Gli agenti che assistono alla introduzione delle merci nei magazzini doganali devono, ad operazione compiuta, apporre corrispondente attestazione nelle dichiarazioni".