Art. 12.
         Definizione della procedura e destinazioni doganali
  1. La procedura semplificata di accertamento  di  cui  al  presente
capo  consente  ai soggetti autorizzati di spedire le merci destinate
all'estero   direttamente   dai   luoghi   appositamente    designati
prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle
merci  all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione
della cauzione di cui all'art. 1, lettera d,  nella  misura  ritenuta
congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti
gravanti sulle merci medesime.
  2.  La  procedura  di  cui  al comma 1 e' applicabile alle seguenti
destinazioni doganali:
    a) esportazione definitiva, compresa la riesportazione  di  merci
temporaneamente importate;
    b) esportazione temporanea;
    c) transito.
  3.   Le   destinazioni  per  l'esportazione  comprendono  anche  la
spedizione verso altri Paesi comunitari.
  4. La procedura e' applicabile, altresi', alle operazioni  doganali
relative  alle predette destinazioni, aventi per oggetto l'estrazione
dai depositi doganali di  merci  introdotte  con  analoga  procedura,
anche  se  le  dichiarazioni  doganali di estrazione sono intestate a
coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.
  5. Nei confronti delle imprese di  spedizione  internazionale,  dei
magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei
internazionali  la procedura semplificata non puo' essere autorizzata
per la destinazione doganale dell'esportazione temporanea ne' per  la
riesportazione di merci temporaneamente importate.