Art. 13. Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni 1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, mediante l'uso di stampati conformi al modello corrispondente al tipo di operazione doganale, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero preautenticati e numerati dagli stabilimenti tipografici produttori, se appositamente autorizzati. Il titolare della procedura e' tenuto ad annotare in un apposito registro previdimato dalla dogana il carico e lo scarico, per quantita' e per tipo, degli stampati suddetti, dei quali ha l'onere del rendiconto. Sui documenti doganali di cui al presente articolo deve comunque figurare, oltre allo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero all'impronta del timbro stesso prestampata dalla tipografia autorizzata, la sottoscrizione del soggetto titolare della procedura semplificata.