Art. 13.
              Forma e contenuto del documento doganale
                     di scorta delle spedizioni
  1. I documenti doganali che devono scortare le  singole  spedizioni
sono  redatti,  nel numero prescritto di esemplari, mediante l'uso di
stampati conformi al modello corrispondente  al  tipo  di  operazione
doganale,  previamente  vidimati  e  numerati  dall'ufficio doganale,
ovvero  preautenticati  e  numerati  dagli  stabilimenti  tipografici
produttori, se appositamente autorizzati. Il titolare della procedura
e'  tenuto  ad  annotare  in  un  apposito registro previdimato dalla
dogana il carico e lo  scarico,  per  quantita'  e  per  tipo,  degli
stampati suddetti, dei quali ha l'onere del rendiconto. Sui documenti
doganali  di  cui  al presente articolo deve comunque figurare, oltre
allo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito  dall'amministrazione
a  spese  del  titolare  dell'autorizzazione, ovvero all'impronta del
timbro  stesso   prestampata   dalla   tipografia   autorizzata,   la
sottoscrizione del soggetto titolare della procedura semplificata.