Art. 14.
             Comunicazione della spedizione e preavviso
  1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare  l'orario
di  partenza  delle  merci  all'ufficio doganale, per consentire allo
stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.
  2. Sempre che il controllo della regolarita' delle  operazioni  non
risulti   inficiato,   l'ufficio   doganale  competente  ad  eseguire
l'accertamento ed i controlli relativi  alla  procedura  semplificata
doganale puo':
    a)  permettere  che  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1 sia
effettuata quando  la  partenza  della  merce  sia  imminente  o  sia
sostituita  dalla  comunicazione,  anche con cadenza settimanale, del
programma giornaliero delle partenze;
    b) in talune circostanze particolari  giustificate  dalla  natura
delle  merci  e  dal  ritmo  accelerato delle partenze, dispensare il
titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo
di comunicare all'ufficio  doganale  ogni  partenza  delle  merci,  a
condizione  che  egli  fornisca  qualsiasi  informazione dallo stesso
ufficio ritenuta necessaria per poter esercitare, all'occorrenza,  il
proprio diritto di visitare le merci.
  3.  Le modalita' da osservare per la comunicazione ed il preavviso,
che  possono  essere  effettuati  anche  con  mezzi   informatici   e
telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.
  4.  Qualora  sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale,
il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal  dare  corso  alla
spedizione.