Art. 15. Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale 1. Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci la dichiarazione doganale e' iscritta in apposito registro sottoposto a rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, in un registro o modulo continuo predisposti dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, purche' previamente vidimati dall'ufficio stesso o preautenticati da tipografia autorizzata. 2. L'iscrizione della dichiarazione doganale nei registri di cui al comma 1 produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sulla dichiarazione doganale che scorta le singole spedizioni. 4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a suggellare i colli, i contenitori o i veicoli relativi alle merci da spedire, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera e) del presente regolamento. Le disposizioni per il suggellamento sono precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento, quelli di identificazione ovvero l'esonero dal suggellamento vanno indicati sui documenti doganali che scortano le singole spedizioni. 5. Il titolare dell'autorizzazione, inoltre, deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione e' eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci. 6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facolta' di intervento all'atto della partenza delle merci, e' redatto un verbale nel quale vengono descritti gli adempimenti eseguiti e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sara' allegato al verbale successivamente. Il verbale e' redatto in duplice esemplare, di cui uno e' consegnato al soggetto autorizzato.
Nota all'art. 15: - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 10.