Art. 15.
     Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate
                      da dichiarazione doganale
  1. Prima  dell'orario  fissato  per  la  partenza  delle  merci  la
dichiarazione  doganale e' iscritta in apposito registro sottoposto a
rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su  autorizzazione
dell'amministrazione,  in  un  registro o modulo continuo predisposti
dal soggetto  autorizzato  anche  con  sistemi  informatici,  purche'
previamente   vidimati   dall'ufficio   stesso  o  preautenticati  da
tipografia autorizzata.
  2. L'iscrizione della dichiarazione doganale nei registri di cui al
comma 1 produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione  della
dichiarazione  doganale  previsti  dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  3.  Il  numero  e  la data di registrazione devono essere riportati
sulla dichiarazione doganale che scorta le singole spedizioni.
  4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a suggellare i  colli,
i  contenitori  o  i  veicoli  relativi  alle merci da spedire, salvo
quanto previsto  dall'art.  7,  comma  1,  lettera  e)  del  presente
regolamento.  Le  disposizioni  per  il  suggellamento sono precisate
nell'autorizzazione.   I   mezzi   di   suggellamento,   quelli    di
identificazione ovvero l'esonero dal suggellamento vanno indicati sui
documenti doganali che scortano le singole spedizioni.
  5.   Il   titolare  dell'autorizzazione,  inoltre,  deve  tenere  a
disposizione  dell'ufficio  doganale  qualsiasi  documento  alla  cui
presentazione   e'  eventualmente  subordinata  l'applicazione  delle
disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle
merci.
  6. Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale  della  facolta'  di
intervento all'atto della partenza delle merci, e' redatto un verbale
nel  quale  vengono  descritti gli adempimenti eseguiti e le relative
risultanze; se  sono  stati  prelevati  campioni  per  l'analisi,  il
relativo  risultato  sara'  allegato  al  verbale successivamente. Il
verbale e' redatto in duplice esemplare, di cui uno e' consegnato  al
soggetto autorizzato.
 
          Nota all'art. 15:
             -  Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni leg-
          islative in  materia  doganale,  approvato  con  D.P.R.  n.
          43/1973, si veda in nota all'art. 10.