Art. 16. Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale semplificata 1. Le merci possono essere avviate all'estero scortate da un documento commerciale, amministrativo o di trasporto, valido come documento doganale emesso sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 2. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e contenuto del documento di scorta delle spedizioni di cui al comma 1. 3. Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci il documento di scorta e' iscritto in apposito registro aziendale o modulo continuo predisposto dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, previamente vidimato dall'ufficio doganale ovvero stampato o preautenticato da tipografia autorizzata. 4. L'iscrizione nel registro aziendale deve essere completata con l'indicazione della data di spedizione delle merci, della destinazione doganale, degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse, degli estremi del documento di scorta, nonche', ove necessario, l'indicazione delle generalita' del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata. 5. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sul documento di scorta delle singole spedizioni, copia del quale deve essere allegata al registro. 6. L'iscrizione del documento di scorta nel registro aziendale produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 7. Si osservano le disposizioni di cui all'art. l5, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento.
Note all'art. 16: - Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 11. - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 10.