Art. 16.
     Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate
               da dichiarazione doganale semplificata
  1. Le merci  possono  essere  avviate  all'estero  scortate  da  un
documento  commerciale,  amministrativo  o  di trasporto, valido come
documento doganale  emesso  sotto  la  responsabilita'  del  titolare
dell'autorizzazione.
  2.   Con   provvedimento   adottato   dal  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  ai  sensi
dell'art.  17,  comma  2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374, vengono determinate forma e contenuto del  documento  di  scorta
delle spedizioni di cui al comma 1.
  3.  Prima  dell'orario  fissato  per  la  partenza  delle  merci il
documento di scorta e' iscritto  in  apposito  registro  aziendale  o
modulo  continuo  predisposto  dal  soggetto  autorizzato  anche  con
sistemi  informatici,  previamente  vidimato  dall'ufficio   doganale
ovvero stampato o preautenticato da tipografia autorizzata.
  4.  L'iscrizione  nel registro aziendale deve essere completata con
l'indicazione  della  data   di   spedizione   delle   merci,   della
destinazione  doganale,  degli elementi necessari all'identificazione
delle merci stesse, degli estremi del documento di  scorta,  nonche',
ove  necessario,  l'indicazione  delle  generalita'  del proprietario
delle  merci  o,  comunque,  del  soggetto  per   conto   del   quale
l'operazione viene effettuata.
  5. Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sul
documento  di  scorta  delle singole spedizioni, copia del quale deve
essere allegata al registro.
  6. L'iscrizione del documento  di  scorta  nel  registro  aziendale
produce   gli   stessi   effetti  giuridici  dell'accettazione  della
dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  7. Si osservano le disposizioni di cui all'art. l5, commi 4, 5 e 6,
del presente regolamento.
 
          Note all'art. 16:
             - Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda
          in nota all'art. 11.
             - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni  leg-
          islative  in  materia  doganale,  approvato  con  D.P.R. n.
          43/1973, si veda in nota all'art. 10.