Art. 17.
                   Dichiarazioni doganali di esito
  1. Per le merci rispettivamente spedite con  la  procedura  di  cui
agli  articoli  15  e l6, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a
presentare, entro tre giorni dalla fine del  periodo  determinato  ai
sensi del comma 2, gli esemplari delle dichiarazioni doganali singole
emesse  di  pertinenza dell'ufficio doganale, ovvero le dichiarazioni
complementari, singole o globali,  corredate  di  tutti  i  documenti
richiesti  per  la  destinazione  doganale  conferita  alle merci. Le
dichiarazioni complementari debbono essere corredate anche  di  copia
della  parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i
documenti di scorta cui si riferiscono.
  2. Il periodo di cui al comma 1 e' stabilito dal direttore generale
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e  non  puo',
comunque, eccedere i trentuno giorni.
  3.   Con   provvedimento   adottato   dal  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  ai  sensi
dell'art.  17,  comma  2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374,  vengono  determinate  forma  e  modalita'  delle  dichiarazioni
complementari, singole o globali, di cui al comma 1.
  4.  Le  indicazioni  che figurano nelle dichiarazioni complementari
formano, con le indicazioni che risultano sui relativi  documenti  di
scorta  delle  spedizioni,  un  atto  unico  ed  indivisibile  che ha
efficacia a decorrere dalla data di iscrizione dei suddetti documenti
nel  registro  aziendale.  Gli  estremi  di  registrazione  di   tali
dichiarazioni  debbono essere riportati nel registro aziendale di cui
all'art. 16 in corrispondenza delle spedizioni cui si riferiscono.
  5. Le imprese di spedizione internazionale, i  magazzini  generali,
gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono
intestare  le  dichiarazioni  emesse  in  procedura  semplificata  di
accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale e'
compiuta,  facendo  figurare  sulle  stesse  i  propri   estremi   di
identificazione;   debbono  inoltre  porre  a  corredo  del  registro
aziendale di cui all'art. 16 copia delle dichiarazioni complementari.
  6. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni
doganali si applicano le disposizioni di cui al precedente  art.  11,
comma 7.
  7.   L'accertamento   e'   eseguito,   presso  l'ufficio  doganale,
attraverso  l'esame   delle   dichiarazioni   doganali,   singole   o
complementari,  e della relativa documentazione, salvo il caso in cui
lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i
luoghi di spedizione delle merci; esso diventa definitivo  alla  data
della  annotazione  sulla  dichiarazione  doganale  del risultato del
controllo.
 
          Nota all'art. 17:
             - Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda
          in nota all'art. 11.