Art. 17. Dichiarazioni doganali di esito 1. Per le merci rispettivamente spedite con la procedura di cui agli articoli 15 e l6, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, gli esemplari delle dichiarazioni doganali singole emesse di pertinenza dell'ufficio doganale, ovvero le dichiarazioni complementari, singole o globali, corredate di tutti i documenti richiesti per la destinazione doganale conferita alle merci. Le dichiarazioni complementari debbono essere corredate anche di copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta cui si riferiscono. 2. Il periodo di cui al comma 1 e' stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non puo', comunque, eccedere i trentuno giorni. 3. Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalita' delle dichiarazioni complementari, singole o globali, di cui al comma 1. 4. Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni complementari formano, con le indicazioni che risultano sui relativi documenti di scorta delle spedizioni, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione dei suddetti documenti nel registro aziendale. Gli estremi di registrazione di tali dichiarazioni debbono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 16 in corrispondenza delle spedizioni cui si riferiscono. 5. Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale e' compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di cui all'art. 16 copia delle dichiarazioni complementari. 6. Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 7. 7. L'accertamento e' eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame delle dichiarazioni doganali, singole o complementari, e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di spedizione delle merci; esso diventa definitivo alla data della annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 11.