Art. 18. Controlli e riscontri tecnici saltuari 1. Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, l'ufficio doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno annuale, a controlli a campione delle scritture e delle contabilita' aziendali del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale e' stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia, acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate; inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite. 2. Se dai predetti controlli e riscontri tecnici emergono difformita' rispetto alle dichiarazioni l'ufficio doganale procede alla revisione dell'accertamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990, fatta salva comunque la possibilita' di revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate, prevista nel terzo comma dell'art. 6. 3. Per l'esercizio delle facolta' di cui ai precedenti commi 1 e 2, i funzionari delegati si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 21 (Controlli integrati). - 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le norme necessarie per coordinare le attivita' di controllo degli uffici doganali, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' stabilire, altresi', criteri e modalita' per regolare i rapporti del dipartimento e della Guardia di finanza con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti, senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105". - Il testo dell'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 11 (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. L'ufficio doganale puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale. La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il limite di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale. 3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione. 4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva. 7. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate. 9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di piu' operazioni doganali con le modalita' indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sara' data comunicazione ai competenti uffici". - Il testo dell'art. 52, commi dal 4 al 10, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' il seguente: "Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Commi dal primo al terzo (Omissis). L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati: gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".