Art. 18.
               Controlli e riscontri tecnici saltuari
  1. Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 novembre  1990,  n.  374,  l'ufficio  doganale  procede
saltuariamente,  con  cadenza  almeno annuale, a controlli a campione
delle  scritture  e  delle  contabilita'   aziendali   del   soggetto
autorizzato  e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale
e' stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza  delle
stesse  e  di  ogni  altro  elemento, dato o notizia, acquisibile nel
corso di ispezioni documentali,  verificazioni  o  ricerche,  con  le
dichiarazioni  presentate; inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari
presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione  o
dei  soggetti  per  conto dei quali sono state compiute le operazioni
doganali diretti  a  stabilire,  tenuto  conto  dei  procedimenti  di
lavorazione,  dei  coefficienti  di  rendimento  e di altri elementi,
l'effettiva  consistenza  qualitativa  e  quantitativa  delle   merci
introdotte o spedite.
  2.   Se   dai  predetti  controlli  e  riscontri  tecnici  emergono
difformita' rispetto alle dichiarazioni  l'ufficio  doganale  procede
alla  revisione  dell'accertamento  ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 374 dell'8 novembre  1990,  fatta  salva  comunque  la
possibilita'    di    revoca   dell'autorizzazione   alle   procedure
semplificate, prevista nel terzo comma dell'art. 6.
  3. Per l'esercizio delle facolta' di cui ai precedenti commi 1 e 2,
i  funzionari  delegati  si  avvalgono  delle  disposizioni  previste
dall'art.  52,  commi  dal  4 al 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
          Note all'art. 18:
             - Il testo dell'art. 21 del D.Lgs.  n.  374/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  21  (Controlli integrati). - 1. Il Ministro delle
          finanze, con proprio  decreto,  allo  scopo  di  effettuare
          controlli     integrati    presso    imprese    interessate
          all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le  norme
          necessarie  per  coordinare le attivita' di controllo degli
          uffici   doganali,    ivi    comprese    quelle    relative
          all'espletamento     delle    operazioni    di    revisione
          dell'accertamento,   con   quelle   degli   altri    organi
          dell'amministrazione   finanziaria   e   della  Guardia  di
          finanza.
             2. Il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio  decreto,
          potra'   stabilire,   altresi',  criteri  e  modalita'  per
          regolare i rapporti del dipartimento  e  della  Guardia  di
          finanza  con  le  autorita'  doganali  di  altri Paesi e lo
          scambio  reciproco  di  dati   e   notizie   acquisiti   in
          conseguenza  di  tali rapporti, senza pregiudizio di quanto
          disposto dall'art. 1, comma 4,  e  dall'art.  6,  comma  2,
          lettera  d),  del  decreto  legislativo  26 aprile 1990, n.
          105".
             -  Il testo dell'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 374/1990
          e' il seguente:
             "Art. 11 (Revisione  dell'accertamento,  attribuzioni  e
          poteri   degli   uffici).  -  1.  L'ufficio  doganale  puo'
          procedere   alla   revisione   dell'accertamento   divenuto
          definitivo,   ancorche'  le  merci  che  ne  hanno  formato
          l'oggetto siano state lasciate alla  libera  disponibilita'
          dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale.
          La   revisione   e'   eseguita   d'ufficio,  ovvero  quando
          l'operatore  interessato  ne  abbia  fatta  richiesta   con
          istanza presentata, a pena di decadenza, entro il limite di
          tre  anni  dalla  data  in  cui  l'accertamento e' divenuto
          definitivo.
             2.  L'ufficio  doganale,   ai   fini   della   revisione
          dell'accertamento,  puo' invitare gli operatori, a mezzo di
          raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indicandone  il
          motivo  e  fissando  un  termine  non  inferiore a quindici
          giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante,
          ovvero a  fornire,  entro  lo  stesso  termine,  notizie  e
          documenti,  anche  in  copia fotostatica, inerenti le merci
          che  hanno  formato  oggetto  di  operazioni  doganali.  Le
          notizie  ed  i  documenti possono essere richiesti anche ad
          altri soggetti pubblici  o  privati  che  risultano  essere
          comunque intervenuti nell'operazione commerciale.
             3.  I  funzionari  doganali  possono accedere, muniti di
          apposita autorizzazione del capo dell'ufficio,  nei  luoghi
          adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
          e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere  custodite  le
          scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto  di
          operazioni  doganali,  al  fine di procedere alla eventuale
          ispezione di tali merci ed  alla  verifica  della  relativa
          documentazione.
             4.  Sono  applicabili le disposizioni previste dall'art.
          52, commi dal 4 al 10, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su
          istanza  di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori
          relativi agli  elementi  presi  a  base  dell'accertamento,
          l'ufficio   procede   alla  relativa  rettifica  e  ne  da'
          comunicazione   all'operatore   interessato,    notificando
          apposito  avviso.  Nel  caso  di  rettifica  conseguente  a
          revisione  eseguita   d'ufficio,   l'avviso   deve   essere
          notificato,  a  pena  di decadenza, entro il termine di tre
          anni  dalla  data  in  cui   l'accertamento   e'   divenuto
          definitivo.
             6.  L'istanza  di revisione presentata dall'operatore si
          intende respinta se entro il novantesimo giorno  successivo
          a  quello  di  presentazione  non  e'  stato  notificato il
          relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito  o
          espresso,  della  istanza  e'  ammesso ricorso entro trenta
          giorni al direttore compartimentale, che  provvede  in  via
          definitiva.
             7.  La  rettifica  puo' essere contestata dall'operatore
          entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso.  Al
          momento della contestazione e' redatto il relativo verbale,
          ai  fini  della  eventuale  instaurazione  dei procedimenti
          amministrativi   per   la  risoluzione  delle  controversie
          previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
             8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al
          recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore  ovvero
          promuove  d'ufficio  la procedura per il rimborso di quelli
          pagati in piu'. La  rettifica  dell'accertamento  comporta,
          ove  ne  ricorrano  gli  estremi,  la  contestazione  delle
          violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi
          infrazioni eventualmente rilevate.
             9. L'ufficio doganale puo' anche procedere  a  verifiche
          generali  o  parziali  per  revisioni  di  piu'  operazioni
          doganali con le modalita' indicate  nel  presente  articolo
          per  accertare  le violazioni al presente decreto, al testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 23
          gennaio  1973,  n.  43,  ad  ogni  altra   legge   la   cui
          applicazione  e' demandata agli uffici doganali, nonche' in
          attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
          o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
          evitare  reiterazioni  di   accessi   presso   gli   stessi
          contribuenti,  trova  applicazione  la  procedura  prevista
          dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             10. Qualora nel corso dell'ispezione  e  della  verifica
          emergano  inosservanze di obblighi previsti da disposizioni
          di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
          sara' data comunicazione ai competenti uffici".
             - Il testo dell'art. 52, commi dal 4 al 10,  del  D.P.R.
          n.  633/1972  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta sul
          valore aggiunto) e' il seguente:
             "Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). -  Commi  dal
          primo al terzo (Omissis).
             L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri,
          registri, documenti e scritture che si trovano nei  locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
             I libri, registri,  scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale  da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo della mancata sottoscrizione.   Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia.
             I  documenti  e  le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati:  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
             In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto  o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma".