Art. 19.
                        Servizio di riscontro
  1. Le merci ammesse alle procedure semplificate di accertamento non
sono soggette, nei luoghi di arrivo e di spedizione e alle porte  dei
depositi  doganali,  al riscontro sommario ed esterno di cui all'art.
21  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in   materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43.
  2. Restano ferme le disposizioni  concernenti  le  attestazioni  di
uscita    dal    territorio    doganale    da    apporsi,    all'atto
dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco su  navi  ed
aeromobili,  sui  documenti  doganali  relativi  alle  merci  spedite
all'estero.
 
          Nota all'art. 19:
             - L'art. 21 del testo unico delle disposizioni  legisla-
          tive  in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973,
          e' cosi' formulato:
             "Art. 21 (Servizio di riscontro). - Ai valichi  di  con-
          fine,  ai  varchi dei territori extradoganali e dei recinti
          doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi
          franchi i militari della Guardia di  finanza  procedono  al
          riscontro  sommario ed esterno dei colli e delle merci alla
          rinfusa,  allo  scopo  di  controllarne  la  corrispondenza
          rispetto  ai  documenti  doganali  che  li  scortano  e  di
          provvedere agli altri  adempimenti  demandati  ai  militari
          stessi  dalle  disposizioni in vigore. Il servizio predetto
          e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto  di
          operazioni  doganali,  negli  altri  luoghi ove si compiono
          tali operazioni, a bordo delle navi  in  sosta  nei  porti,
          nelle  rade  e  negli  altri  punti  di  approdo marittimi,
          lagunari, fluviali, dei  laghi  di  confine  e  dei  canali
          interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti,
          nonche'  presso  le  stazioni  ferroviarie  di  confine  ed
          internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo
          e negli scali aeroportuali durante il carico,  l'imbarco  o
          il  trasbordo  delle  merci  su  treni,  navi ed aeromobili
          ovvero durante lo scarico o lo sbarco  da  detti  mezzi  di
          trasporto.
             I  militari  addetti  al  servizio  di  riscontro  hanno
          facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro,  ovvero
          di  limitarlo  ad  una parte soltanto del carico; essi sono
          tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso  quando  ne
          siano   espressamente   richiesti   dal  capo  dell'ufficio
          doganale o dai funzionari addetti alle visite di  controllo
          ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.
             Se  non emergono discordanze o, comunque, non sussistono
          fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia
          di finanza appongono  sui  documenti  doganali,  quando  e'
          prescritta,  l'attestazione  di riscontro; in caso diverso,
          inoltrano  immediatamente  motivata   richiesta   al   capo
          dell'ufficio  doganale  od a chi per esso affinche' in loro
          presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
             Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi
          della  facolta'  di  cui  al secondo comma, non eseguano il
          riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione
          sul documento doganale  nei  casi  in  cui  sia  prescritta
          l'attestazione   di   riscontro.  La  predetta  annotazione
          sostituisce  a  tutti   gli   effetti   l'attestazione   di
          riscontro.
             Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le rela-
          tive  annotazioni  nel  registro  di  riscontro non vengono
          effettuati presso gli uffici di  passaggio  quali  definiti
          dal  regolamento  CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei
          Ministri delle  Comunita'  europee  il  13  dicembre  1976,
          nell'art.   11,  lettera  d),  limitatamente  ai  trasporti
          vincolati al regime di  transito  comunitario.  Tuttavia  i
          militari  della  Guardia  di finanza, quando nell'esercizio
          del  servizio  di  vigilanza  hanno  fondato  sospetto   di
          irregolarita',  inoltrano immediatamente motivata richiesta
          al capo dell'ufficio doganale o a chi per  esso,  affinche'
          in  loro  presenza  la  merce  sia  sottoposta  a visita di
          controllo".