Art. 19. Servizio di riscontro 1. Le merci ammesse alle procedure semplificate di accertamento non sono soggette, nei luoghi di arrivo e di spedizione e alle porte dei depositi doganali, al riscontro sommario ed esterno di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Restano ferme le disposizioni concernenti le attestazioni di uscita dal territorio doganale da apporsi, all'atto dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco su navi ed aeromobili, sui documenti doganali relativi alle merci spedite all'estero.
Nota all'art. 19: - L'art. 21 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 21 (Servizio di riscontro). - Ai valichi di con- fine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. I militari addetti al servizio di riscontro hanno facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo. Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando e' prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facolta' di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro. Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le rela- tive annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".