Art. 2. Imprese di spedizione internazionale 1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate alle imprese di spedizione internazionale che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1: a) risultino iscritte nell'elenco degli esercenti l'attivita' di spedizione, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442; b) svolgano prevalentemente attivita' di spedizione di merci da e per l'estero, in misura tale che l'ammontare del fatturato per ciascun anno dell'ultimo triennio, relativo alle operazioni connesse all'attivita' di spedizione, ivi comprese quelle ricadenti sotto la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, costituisca almeno il 51% del volume di affari dell'impresa realizzato nel medesimo periodo; c) per le merci ammesse alle procedure semplificate concludano il contratto di trasporto e compiano le relative operazioni accessorie ovvero, laddove effettuino le sole operazioni accessorie, siano menzionate nella lettera di vettura internazionale; d) predispongano sistemi di scritture e di contabilita' aziendali che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed in partenza, con specifico riferimento al dati identificativi delle merci, al momento dell'arrivo o della partenza, nonche' alla loro destinazione finale; e) dispongano di un'apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci, da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.
Note all'art. 2: - La legge n. 1442/1941 reca: "Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri". - Il testo dell'art. 9, primo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' cosi' formulato: "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1)-3) (omissis); 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69: i servizi relativi alle operazioni doganali".