Art. 2.
                Imprese di spedizione internazionale
  1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in
materia doganale possono essere rilasciate alle imprese di spedizione
internazionale che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui
all'art. 1:
    a) risultino iscritte nell'elenco degli esercenti l'attivita'  di
spedizione, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;
    b) svolgano prevalentemente attivita' di spedizione di merci da e
per  l'estero,  in  misura  tale  che  l'ammontare  del fatturato per
ciascun anno dell'ultimo triennio, relativo alle operazioni  connesse
all'attivita'  di  spedizione, ivi comprese quelle ricadenti sotto la
previsione normativa di cui all'art. 9, comma 1, n.  4,  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni,  costituisca  almeno  il  51%  del  volume  di  affari
dell'impresa realizzato nel medesimo periodo;
    c) per le merci ammesse alle procedure semplificate concludano il
contratto  di  trasporto e compiano le relative operazioni accessorie
ovvero, laddove  effettuino  le  sole  operazioni  accessorie,  siano
menzionate nella lettera di vettura internazionale;
    d) predispongano sistemi di scritture e di contabilita' aziendali
che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed
in  partenza,  con specifico riferimento al dati identificativi delle
merci, al momento dell'arrivo o della  partenza,  nonche'  alla  loro
destinazione finale;
    e)  dispongano  di  un'apposita area attrezzata per il carico, lo
scarico e la movimentazione delle merci, da destinare quale luogo  di
arrivo  o  di  partenza  delle  merci stesse oggetto delle operazioni
doganali in procedura semplificata di accertamento.
 
          Note all'art. 2:
             - La legge n. 1442/1941 reca:  "Istituzione  di  elenchi
          autorizzati degli spedizionieri".
             - Il testo dell'art. 9, primo comma, n. 4, del D.P.R. n.
          633/1972  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto) e' cosi' formulato:
             "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi  agli  scambi
          internazionali).  -  Costituiscono servizi internazionali o
          connessi agli scambi internazionali:
              1)-3) (omissis);
              4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui
          al precedente n. 1), ai trasporti di beni in  esportazione,
          in   transito  o  in  temporanea  importazione  nonche'  ai
          trasporti   di   beni   in   importazione   sempreche'    i
          corrispettivi  dei servizi di spedizione siano assoggettati
          all'imposta a norma  del  primo  comma  dell'art.  69:    i
          servizi relativi alle operazioni doganali".