Art. 20.
                        Abrogazione di norme
  1. Sono abrogati i decreti del  Ministro  delle  finanze  3  luglio
1973,   2   aprile   1977  e  26  giugno  1987,  n.  324,  pubblicati
rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 187 del 23  luglio  1973,
n.  102  del  15  aprile  1977 e n. 179 del 3 agosto 1987, nonche' le
altre disposizioni non compatibili col presente regolamento.
  2. Restano valide le autorizzazioni alle procedure semplificate  di
accertamento  concesse  sulla  base  dei decreti indicati nel comma 1
alla cui disciplina i soggetti autorizzati possono attenersi  per  un
periodo non superiore a mesi sei a decorrere dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento.  Entro  tale  termine, i soggetti
autorizzati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni  del  presente
regolamento.
 
          Nota all'art. 20:
             -  Per i DD.MM. 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno
          1987 si veda in nota alle premesse.