Art. 21
                          Entrata in vigore
  1. Il presente  regolamento  sara'  sottoposto  al  visto  ed  alla
registrazione  della  Corte  dei  conti  ed  entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo a quello della sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 11 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51