Art. 3.
                         Magazzini generali
  1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in
materia doganale possono essere rilasciate, per le merci oggetto  del
deposito,  ai magazzini generali che, in aggiunta ai requisiti e alle
condizioni di cui all'art. 1, predispongano sistemi  di  scritture  e
contabilita'  aziendali  che  contengano ogni utile elemento relativo
alla movimentazione delle merci, con specifico  riferimento  ai  dati
identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza,
nonche' alla loro destinazione finale.