Art. 3. Magazzini generali 1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate, per le merci oggetto del deposito, ai magazzini generali che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, predispongano sistemi di scritture e contabilita' aziendali che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonche' alla loro destinazione finale.