Art. 4.
                       Spedizionieri doganali
  1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in
materia  doganale  possono  essere  rilasciate   agli   spedizionieri
doganali,  nell'ambito  della circoscrizione doganale presso la quale
sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, che  in  tale
loro   qualita'   effettuino   frequentemente   operazioni   doganali
nell'interesse di imprese industriali, commerciali ed agricole sempre
che, nell'esercizio della loro attivita' professionale, presentino in
dogana le merci di proprieta' di tali imprese.
  2. Gli spedizionieri doganali, in  aggiunta  ai  requisiti  e  alle
condizioni di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), devono:
    a)  risultare  iscritti da almeno tre anni nell'albo professonale
istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
    b) non risultare sospesi dall'attivita'  professionale  ai  sensi
dell'art.  53  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  23  gennaio 1973, n. 43 e non essere incorsi, nell'ultimo
triennio,  in  provvedimenti  definitivi  di  sospensione  di  durata
superiore ai trenta giorni;
    c)  esercitare l'attivita' professionale non vincolati a rapporto
di lavoro subordinato;
    d) predisporre sistemi di scrittura e contabilita' che contengano
ogni utile elemento relativo alla  movimentazione  delle  merci,  con
specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento
dell'arrivo o della partenza, nonche' alla loro destinazione finale;
    e)  disporre di uffici idonei alla gestione ed alla conservazione
dei dati relativi alle operazioni doganali  effettuate  in  procedura
semplificata di accertamento;
    f)  disporre  di  una  apposita area attrezzata per il carico, lo
scarico e la movimentazione delle merci da destinare quale  luogo  di
arrivo  o  di  partenza  delle  merci stesse oggetto delle operazioni
doganali in procedura semplificata di accertamento.
 
          Note all'art. 4:
             - La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento  giuridico
          della  professione di spedizioniere doganale ed istituzione
          degli  albi  e  del  fondo  previdenziale  a  favore  degli
          spedizionieri doganali".
             -  L'art. 53 del testo unico delle disposizioni legisla-
          tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n.  43/1973,
          e' cosi' formulato:
             "Art.   53   (Sospensione   degli   spedizionieri  dalle
          operazioni doganali). -  Gli  intendenti  di  finanza,  con
          motivato    provvedimento,    possono    infliggere    agli
          spedizionieri doganali iscritti nell'albo  professionale  o
          nell'elenco   di  cui  all'art.  44  la  sospensione  dalle
          operazioni doganali nei casi di:
               a) mancato pagamento  dei  diritti  liquidati  per  le
          operazioni  doganali compiute ovvero di mancato adempimento
          di qualsiasi altro obbligo verso la dogana;
               b)  imputazione  per  un  delitto previsto dalle leggi
          finanziarie o dalle  leggi  relative  alla  disciplina  dei
          divieti  economici  ovvero  per  uno  dei  delitti indicati
          nell'art. 54, lettere c) e d).
             Nei casi di cui  alla  lettera  a),  la  sospensione  e'
          disposta  su  proposta del capo della dogana ed e' inflitta
          per un periodo non superiore a due  mesi,  ma  puo'  essere
          prorogata  fino a quando non siano stati pagati i diritti o
          non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel  caso  di
          cui  alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con
          provvedimento   anche   non    definitivo    dell'autorita'
          giudiziaria   lo  spedizioniere  sia  stato  prosciolto  od
          assolto.
             E' sempre disposta la  sospensione  dello  spedizioniere
          doganale  quando, nel caso in cui alla lettera b) del primo
          comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di  condanna
          alla  pena  della reclusione per un periodo superiore ad un
          anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi
          confronti mandato od ordine di cattura.
             Il  provvedimento  di   sospensione   dalle   operazioni
          doganali  e'  adottato  dall'intendente  di  finanza  della
          provincia nel cui  territorio  e'  compreso  il  comune  di
          residenza  dello spedizioniere.  Avverso tale provvedimento
          e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro  per  le
          finanze,  che  decide  con  decreto  motivato,  sentito  il
          consiglio  nazionale  degli  spedizionieri   doganali.   Il
          ricorso  al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento
          impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate
          nel precedente comma.
             Il  provvedimento  di   sospensione   dalle   operazioni
          doganali,   appena   divenuto   definitivo,   deve   essere
          comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri
          doganali per gli adempimenti di competenza".