Art. 4. Spedizionieri doganali 1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate agli spedizionieri doganali, nell'ambito della circoscrizione doganale presso la quale sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, che in tale loro qualita' effettuino frequentemente operazioni doganali nell'interesse di imprese industriali, commerciali ed agricole sempre che, nell'esercizio della loro attivita' professionale, presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese. 2. Gli spedizionieri doganali, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), devono: a) risultare iscritti da almeno tre anni nell'albo professonale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612; b) non risultare sospesi dall'attivita' professionale ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in provvedimenti definitivi di sospensione di durata superiore ai trenta giorni; c) esercitare l'attivita' professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato; d) predisporre sistemi di scrittura e contabilita' che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonche' alla loro destinazione finale; e) disporre di uffici idonei alla gestione ed alla conservazione dei dati relativi alle operazioni doganali effettuate in procedura semplificata di accertamento; f) disporre di una apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci da destinare quale luogo di arrivo o di partenza delle merci stesse oggetto delle operazioni doganali in procedura semplificata di accertamento.
Note all'art. 4: - La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - L'art. 53 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 53 (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali). - Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana; b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d). Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione e' disposta su proposta del capo della dogana ed e' inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma puo' essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorita' giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali e' adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza".