Art. 5.
                    Corrieri aerei internazionali
  1. Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in
materia  doganale  possono  essere  rilasciate  ai   corrieri   aerei
internazionali  che  svolgano frequentemente il servizio di raccolta,
trasporto e distribuzione  di  corrispondenza  epistolare,  campioni,
colli  e  pacchi  postali  e  che  in  tale  loro  qualita'  assumano
l'incarico di svolgere, oltre ai cennati servizi, anche le operazioni
accessorie, ivi comprese  quelle  di  natura  doganale,  sempre  che,
nell'esercizio  della  loro  attivita'  professionale,  presentino in
dogana  nell'interesse  delle  imprese  industriali,  commerciali  ed
agricole le merci di proprieta' di tali imprese.
  2. I corrieri aerei internazionali, in aggiunta ai requisiti e alle
condizioni di cui all'art. 1, devono:
    a) risultare iscritti nel registro delle imprese tenuto presso la
competente   camera   di   commercio,   industria,   artigianato   ed
agricoltura;
    b) essere muniti della prescritta  autorizzazione  del  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni per il trasporto dei colli e
pacchi;
    c) fare parte di un raggruppamento  internazionale  di  societa',
con  organizzazione  e  gestione integrata, le cui dimensioni possano
farlo considerare un corriere aereo internazionale;
    d) predisporre sistemi di scritture e di  contabilita'  aziendali
che contengano ogni utile elemento relativo ai trasporti in arrivo ed
in  partenza  con  specifico riferimento ai dati identificativi delle
stesse, al momento dell'arrivo o della partenza,  nonche'  alla  loro
destinazione finale;
    e)   disporre,   in   via   continuativa  ed  esclusiva,  di  una
installazione fissa  completa  di  uffici,  aree,  infrastrutture  ed
attrezzature  finalizzate  al compimento della specifica attivita' di
arrivo e partenza delle merci.