Art. 7.
                   Contenuto delle autorizzazioni
  1. Nelle autorizzazioni devono risultare:
    a)  le  destinazioni  doganali  per  le  quali  e'  accordata  la
procedura semplificata;
    b)  la  denominazione commerciale delle merci che formano oggetto
di ciascuna delle destinazioni doganali predette;
    c) gli uffici doganali competenti ad eseguire l'accertamento ed i
controlli relativi alla procedura semplificata;
    d) i luoghi ove  il  soggetto  beneficiario  intende  ricevere  o
spedire  le merci; tali luoghi non possono essere situati negli spazi
doganali, salvo quanto previsto nel successivo comma 4;
    e) i mezzi e le modalita' per il  suggellamento  dei  colli,  dei
contenitori e dei veicoli relativi alle merci da spedire, nonche' gli
eventuali  altri  mezzi  di  identificazione  ritenuti  idonei  dalla
amministrazione, nonche' l'indicazione delle merci per le quali viene
consentito l'esonero dal suggellamento stesso, se trattasi  di  merci
alla  rinfusa  o  di  massa,  di  facile riconoscimento e di limitata
incidenza fiscale o di scarso valore;
    f) gli  altri  eventuali  elementi  ritenuti  necessari  ai  fini
dell'applicazione della procedura semplificata.
  2. Nelle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui agli articoli
2,  3, 4 e 5 si puo' prescindere dall'indicazione della denominazione
commerciale delle merci, fatte salve le limitazioni e le  cautele  di
cui all'art. 6, comma 3.
  3.  Alle  imprese di spedizione internazionale ed ai corrieri aerei
internazionali aventi nel territorio nazionale piu' sedi  stabili  ed
organizzate  puo' essere rilasciata un'autorizzazione per ciascuna di
tali sedi. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i  luoghi  in
cui  l'impresa  ha  costituito  in via continuativa una installazione
fissa  completa  di  uffici,  aree,  infrastrutture  ed  attrezzature
finalizzate  al compimento della propria specifica attivita', secondo
quanto attestato dalla competente  camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura.
  4.  I  luoghi di cui al comma 1, lettera d), possono essere situati
anche nell'ambito degli spazi doganali degli uffici doganali di  con-
fine, di mare ed aeroportuali soltanto quando:
    a)  le  operazioni  da eseguirvi con la procedura semplificata di
accertamento consistano nell'introduzione o nella estrazione di merci
dai depositi doganali esistenti in detti spazi;
    b)  le  operazioni  da  eseguirvi  riguardino  merci  in   arrivo
dall'estero  o  spedite  all'estero  per  via di mare ed il trasporto
delle merci stesse da tali  luoghi  verso  l'interno  del  territorio
doganale  o  dall'interno  del  territorio doganale verso tali luoghi
avvenga mediante tubazioni, nastri trasportatori  od  altri  impianti
fissi di trasporto;
    c)  le  operazioni  da  eseguirvi  in  procedura  semplificata di
accertamento, avuto riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed
all'interesse degli operatori economici, non rischino di pregiudicare
i compiti di vigilanza e di controllo della amministrazione doganale.
  5.  Per  il  trasporto  verso  l'interno  mediante tubazioni di oli
minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione,  che
siano   stati   nazionalizzati  con  la  procedura  semplificata,  si
prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione,
subordinatamente  all'osservanza  delle   prescrizioni   dirette   ad
accettare   l'effettiva   destinazione  ricevuta  dalle  merci.  Tali
prescrizioni  sono  impartite  dall'ufficio  doganale  competente  ad
eseguire  l'accertamento  ed  i  controlli  relativi  alla  procedura
semplificata ed al medesimo ufficio e' affidato anche il  compito  di
verificarne l'osservanza.
  6.  La disposizione del precedente comma si applica altresi' per le
operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai
sensi dell'art. 234 del testo unico delle leggi  doganali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
 
          Nota all'art. 7:
             - L'art. 234 del testo unico delle disposizioni legisla-
          tive  in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973,
          e' cosi' formulato:
             "Art. 234 (Estrazione di merci  dai  magazzini  doganali
          privati).  - La procedura di cui agli articoli 232 e 233 e'
          applicabile  anche  per  le  operazioni   di   importazione
          definitiva  o  temporanea  di  merci  estratte da magazzini
          doganali privati, compresi  quelli  gestiti  in  regime  di
          magazzini   generali,  quando  nei  magazzini  medesimi  e'
          consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a
          norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c)".