Art. 7. Contenuto delle autorizzazioni 1. Nelle autorizzazioni devono risultare: a) le destinazioni doganali per le quali e' accordata la procedura semplificata; b) la denominazione commerciale delle merci che formano oggetto di ciascuna delle destinazioni doganali predette; c) gli uffici doganali competenti ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata; d) i luoghi ove il soggetto beneficiario intende ricevere o spedire le merci; tali luoghi non possono essere situati negli spazi doganali, salvo quanto previsto nel successivo comma 4; e) i mezzi e le modalita' per il suggellamento dei colli, dei contenitori e dei veicoli relativi alle merci da spedire, nonche' gli eventuali altri mezzi di identificazione ritenuti idonei dalla amministrazione, nonche' l'indicazione delle merci per le quali viene consentito l'esonero dal suggellamento stesso, se trattasi di merci alla rinfusa o di massa, di facile riconoscimento e di limitata incidenza fiscale o di scarso valore; f) gli altri eventuali elementi ritenuti necessari ai fini dell'applicazione della procedura semplificata. 2. Nelle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si puo' prescindere dall'indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve le limitazioni e le cautele di cui all'art. 6, comma 3. 3. Alle imprese di spedizione internazionale ed ai corrieri aerei internazionali aventi nel territorio nazionale piu' sedi stabili ed organizzate puo' essere rilasciata un'autorizzazione per ciascuna di tali sedi. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della propria specifica attivita', secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 4. I luoghi di cui al comma 1, lettera d), possono essere situati anche nell'ambito degli spazi doganali degli uffici doganali di con- fine, di mare ed aeroportuali soltanto quando: a) le operazioni da eseguirvi con la procedura semplificata di accertamento consistano nell'introduzione o nella estrazione di merci dai depositi doganali esistenti in detti spazi; b) le operazioni da eseguirvi riguardino merci in arrivo dall'estero o spedite all'estero per via di mare ed il trasporto delle merci stesse da tali luoghi verso l'interno del territorio doganale o dall'interno del territorio doganale verso tali luoghi avvenga mediante tubazioni, nastri trasportatori od altri impianti fissi di trasporto; c) le operazioni da eseguirvi in procedura semplificata di accertamento, avuto riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non rischino di pregiudicare i compiti di vigilanza e di controllo della amministrazione doganale. 5. Per il trasporto verso l'interno mediante tubazioni di oli minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione, che siano stati nazionalizzati con la procedura semplificata, si prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dirette ad accettare l'effettiva destinazione ricevuta dalle merci. Tali prescrizioni sono impartite dall'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata ed al medesimo ufficio e' affidato anche il compito di verificarne l'osservanza. 6. La disposizione del precedente comma si applica altresi' per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Nota all'art. 7: - L'art. 234 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 234 (Estrazione di merci dai magazzini doganali privati). - La procedura di cui agli articoli 232 e 233 e' applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi e' consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c)".