Art. 8. Definizione della procedura e destinazioni doganali 1. La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di disporre delle merci provenienti dall'estero, secondo la destinazione doganale prescelta, subito dopo il loro arrivo nei luoghi appositamente designati, prescindendo dalla presentazione delle merci stesse alla dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione doganale. 2. La procedura di cui al comma 1 e' applicabile alle seguenti destinazioni doganali: a) importazione definitiva, compresa la reimportazione di merci temporaneamente esportate; b) importazione temporanea; c) deposito. 3. Le destinazioni per l'importazione comprendono anche l'introduzione di merci comunitarie e l'immissione in libera pratica di merci terze. 4. La procedura e' applicabile, altresi', alle operazioni doganali relative alle destinazioni dell'importazione definitiva e temporanea aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali. 5. Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non puo' essere autorizzata per la destinazione doganale dell'importazione temporanea ne' per la reimportazione di merci temporaneamente esportate.