Art. 8.
         Definizione della procedura e destinazioni doganali
  1. La procedura semplificata di accertamento  di  cui  al  presente
capo  consente  ai  soggetti  autorizzati  di  disporre  delle  merci
provenienti dall'estero, secondo la destinazione doganale  prescelta,
subito  dopo  il  loro  arrivo  nei  luoghi  appositamente designati,
prescindendo dalla presentazione delle merci  stesse  alla  dogana  e
prima della presentazione della relativa dichiarazione doganale.
  2.  La  procedura  di  cui  al comma 1 e' applicabile alle seguenti
destinazioni doganali:
    a) importazione definitiva, compresa la reimportazione  di  merci
temporaneamente esportate;
    b) importazione temporanea;
    c) deposito.
  3.   Le   destinazioni   per   l'importazione   comprendono   anche
l'introduzione di merci comunitarie e l'immissione in libera  pratica
di merci terze.
  4.  La procedura e' applicabile, altresi', alle operazioni doganali
relative alle destinazioni dell'importazione definitiva e  temporanea
aventi  per  oggetto  l'estrazione  dai  depositi  doganali  di merci
introdotte con analoga procedura anche se le  dichiarazioni  doganali
di  estrazione  sono  intestate  a  coloro  per  conto  dei  quali si
effettuano le operazioni doganali.
  5. Nei confronti delle imprese di  spedizione  internazionale,  dei
magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei
internazionali  la procedura semplificata non puo' essere autorizzata
per la destinazione doganale dell'importazione temporanea ne' per  la
reimportazione di merci temporaneamente esportate.