Art. 9.
               Comunicazione degli arrivi e preavviso
  1. Al momento dell'arrivo  delle  merci  nei  luoghi  appositamente
designati,  il  titolare  dell'autorizzazione  deve  comunicare  tale
arrivo all'ufficio doganale, per consentire allo  stesso  l'eventuale
intervento nell'operazione, anche senza preavviso.
  2.  Sempre  che il controllo della regolarita' delle operazioni non
ne risulti  inficiato,  l'ufficio  doganale  competente  ad  eseguire
l'accertamento  ed  i  controlli relativi alla procedura semplificata
doganale puo':
    a) permettere  che  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata quando l'arrivo della merce sia imminente o sia sostituita
dalla  comunicazione,  anche  con  cadenza settimanale, del programma
giornaliero degli arrivi;
    b) in talune circostanze particolari, giustificate  dalla  natura
delle  merci  e  dal  ritmo  accelerato  degli  arrivi, dispensare il
titolare dell'autorizzazione, su sua motivata richiesta, dall'obbligo
di comunicare all'ufficio doganale ogni arrivo di merci, a condizione
che egli fornisca qualsiasi informazione dall'ufficio stesso ritenuta
necessaria per potere esercitare, all'occorrenza, il proprio  diritto
di visitare la merce.
  3.  Nella  comunicazione  di  arrivo,  oltre alla descrizione delle
merci, deve essere fornita alla dogana l'indicazione dell'identita' e
della provenienza del mezzo di trasporto. Le modalita'  da  osservare
per  la  comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati
anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio
doganale.
  4. Le imprese di spedizione internazionale, i  magazzini  generali,
gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono
comunicare,  oltre  all'arrivo  delle  merci,  la propria esposizione
debitoria al momento dell'arrivo stesso, in modo da  consentire  alla
dogana  la verifica della congruita' della garanzia prestata. Qualora
questa divenga insufficiente, i  predetti  soggetti  sono  tenuti  ad
integrarla  entro  e  non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo delle
merci.
  5. Qualora sia preavvisato dell'intervento  dell'ufficio  doganale,
il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o
manipolazione del carico, compreso lo scarico dal mezzo di trasporto.