Art. 4. Miglioramenti delle pensioni ai superstiti 1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1 gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilita' con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a L. 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.