Art. 3. 1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.