Art. 3. 
  1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui  agli  articoli
6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di
prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.  590,
come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
per un anno dalla cessazione del contratto di  affitto  per  scadenza
del termine, anche dopo il rilascio del fondo.