Art. 4. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, per la stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari. 2. Sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti. 3. E' comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 4. Per il medesimo periodo di cui al comma 2 le parti possono stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone, quest'ultimo e' determinato dalla commissione di cui all'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo aver sentito le parti e tenuto conto dello stato di produttivita' del fondo e della redditivita' dello stesso.