Art. 4. 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   le   regioni   convocano   le    organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale,  tramite  le  loro  organizzazioni   regionali,   per   la
stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari. 
  2. Sino alla convocazione di cui al comma  1  e  comunque  per  non
oltre novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  sospese  le  procedure  giudiziarie  finalizzate   al
rilascio dei fondi rustici comunque condotti. 
  3. E' comunque fatta salva l'applicazione  dell'articolo  47  della
legge 3 maggio 1982, n. 203. 
  4. Per il medesimo periodo di cui  al  comma  2  le  parti  possono
stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge  3
maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti  non  concordino  sulla
determinazione  del  canone,  quest'ultimo   e'   determinato   dalla
commissione di cui all'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
dopo  aver  sentito  le  parti  e  tenuto  conto   dello   stato   di
produttivita' del fondo e della redditivita' dello stesso.