Art. 11. 1. I competenti uffici centrali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. 2. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati al cassiere, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. 3. Gli uffici periferici vi provvederanno, invece, con i fondi accreditati mediante aperture di credito. 4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 11: - L'art. 6, terzo comma, del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979 e' cosi' formulato: "Provvedono infine (si riferisce ai cassieri, n.d.r.) ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". - Per l'argomento del regio decreto n. 2440/1923 si veda in nota alle premesse. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto, e' il seguente: "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n.d.r.) e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83. Art. 61. Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata". Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, e' stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1 marzo 1964, n. 62, che ha cosi' disposto: "I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizoni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1 gennaio e terminare il 31 dicembre, n.d.r.)". - Il regio decreto n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto: "Art. 333. - Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 6l della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facolta ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331. I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza. Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e - ove occorra - per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi. Per le somme prelevate direttamente, deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. I rendiconti vengono corredati: a) degli ordinativi estinti; b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge; c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie erogazioni. Art. 336. - Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale. Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli puo' applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille. La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti od eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette penalita', le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro". La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato e' stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno l972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione e' quindi "non maggiore di lire duecentoquarantamila".