Art. 11.
  1.  I  competenti  uffici centrali del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste disporranno il pagamento delle spese di cui al presente
regolamento con ordinativi diretti.
  2.  Tuttavia,  qualora  le  esigenze  dei  servizi  e   l'interesse
dell'amministrazione  lo  richiedono,  potranno disporre il pagamento
sui fondi accreditati al cassiere, ai sensi dell'art. 6, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
  3. Gli uffici periferici vi  provvederanno,  invece,  con  i  fondi
accreditati mediante aperture di credito.
  4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito a
favore dei funzionari delegati, si applicano le norme contenute negli
articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e negli
articoli  333  e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni.
 
          Note all'art. 11:
            - L'art. 6, terzo comma, del regolamento per le  gestioni
          dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello
          Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979 e' cosi' formulato:
          "Provvedono  infine  (si  riferisce ai cassieri, n.d.r.) ad
          effettuare il  pagamento  delle  altre  spese  che  debbono
          eseguirsi  in  economia  a norma degli speciali regolamenti
          previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440".
             - Per l'argomento del regio decreto n. 2440/1923 si veda
          in nota alle premesse. Il testo  degli  articoli  60  (come
          modificato  dall'art.  32, comma 8, della legge 28 febbraio
          1986, n. 41) e 61 di tale decreto, e' il seguente:
             "Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
          fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso,
          al termine dell'esercizio,  i  funzionari  delegati  devono
          trasmettere  i  conti  delle  somme  erogate, insieme con i
          documenti giustificativi, alla  competente  amministrazione
          centrale per i riscontri che ritenga necessari.
             Tali  riscontri  possono  anche essere affidati a uffici
          provinciali  e  compartimentali  di   controllo,   mediante
          decreto  ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
          delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto  del
          D.Lgt.   22  giugno  1944,  n.d.r.)  e  nel  quale  saranno
          stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi.
             I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la
          quale,  eseguiti  i  riscontri  contabili  ed  eseguite  le
          occorrenti  registrazioni  nelle proprie scritture, ne cura
          l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
             La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza  ha
          facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
             Il  rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8
          dell'art.   56 e' reso al termine  della  fornitura  o  del
          lavoro  ed  e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno
          di  saldo.  E'  pero'  reso  in  ogni   caso   al   termine
          dell'esercizio,  se il pagamento del saldo non sia disposto
          nell'esercizio stesso.
             I  rendiconti  delle  spese  da  pagare  all'estero e di
          quelle per  le  navi  viaggianti  fuori  dello  Stato  sono
          presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
             I  funzionari  che non osservino i termini stabiliti per
          la    presentazione    dei    conti     sono     passibili,
          indipendentemente     dagli     eventuali     provvedimenti
          disciplinari, di pene pecuniarie  nella  misura  e  con  le
          modalita'  da  determinarsi dal regolamento, fermo restando
          l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai  termini  del
          successivo art. 83.
             Art.  61. Le somme riscosse da funzionari delegati sulle
          aperture di credito e che  non  siano  state  erogate  alla
          chiusura   dell'esercizio  possono  essere  trattenute  per
          effettuare pagamenti  di  spese  esclusivamente  riferibili
          all'esercizio scaduto.
             La  giustificazione  di tali pagamenti e' compresa in un
          rendiconto  suppletivo  da  presentarsi  non  oltre  il  30
          settembre,  ferme  le  disposizioni  speciali relative alle
          spese per l'esecuzione di opere pubbliche.
             Le  somme  non  erogate  alla  chiusura  del  rendiconto
          suppletivo sono versate in tesoreria.
             Al  termine  dell'esercizio le aperture di credito fatte
          ai  singoli   funzionari   vengono   ridotte   alla   somma
          effettivamente prelevata".
             Il  termine  del  30  settembre, di cui al secondo comma
          dell'art.  61  soprariportato,  e'   stato   implicitamente
          sostituito   dal   termine   del   31  marzo,  per  effetto
          dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1› marzo 1964, n.
          62,  che  ha  cosi'  disposto:  "I  termini  relativi  agli
          adempimenti  connessi  direttamente o indirettamente con la
          formazione  e  la  gestione  del  bilancio  di  previsione,
          nonche'  con  la  resa dei conti ed il rendiconto generale,
          previsti  da  disposizioni  legislative  o   regolamentari,
          generali  e  speciali,  di  contabilita' dello Stato - o ad
          esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento  -
          sono  spostati  in corrispondenza dei nuovi termini fissati
          con la presente legge (la quale ha, fra l'altro, stabilito,
          a  modifica  delle  disposizoni  originarie,   che   l'anno
          finanziario  debba iniziare il 1› gennaio e terminare il 31
          dicembre, n.d.r.)".
             - Il regio decreto n. 827/1924 concerne  il  regolamento
          per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
          generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come
          sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337
          di tale decreto:
             "Art. 333. - Oltre che nei casi previsti dagli  articoli
          60   e   6l  della  legge,  il  funzionario  delegato  deve
          trasmettere  i  conti  delle  somme   erogate,   salve   le
          disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni
          militari,  quando  sia  esaurita  l'apertura  di  credito o
          quando cessino le sue  facolta  ed  anche  quando  ad  esso
          subentri  altro  funzionario ai termini del precedente art.
          331.
             I  rendiconti  debbono  presentarsi  entro i venticinque
          giorni successivi  al  termine  del  periodo  cui  essi  si
          riferiscono,  all'Amministrazione  centrale  od agli uffici
          periferici cui spetta,  in  base  alle  norme  vigenti,  di
          esercitarne il riscontro di competenza.
             Tale   termine   e'   portato   al  giorno  quarantesimo
          successivo al trimestre per le prefetture.
             I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo
          del bilancio e - ove  occorra  -  per  ciascun  articolo  e
          devono  dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti
          e la rimanenza, distintamente per residui  e  competenza  e
          separatamente   per   somme  prelevabili  direttamente  dal
          funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.
             Per le somme prelevate direttamente, deve essere data  a
          parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
             I rendiconti vengono corredati:
               a) degli ordinativi estinti;
               b)  delle  quietanze  di  entrata di cui al successivo
          art. 495 ed all'art. 61 della legge;
               c) di tutti i documenti necessari  a  giustificare  la
          regolarita' delle varie erogazioni.
             Art.  336.  -  Ove  si  tratti  di  spese  che ricorrono
          periodicamente,  le  somme  che  il  funzionario   delegato
          giustifichi  di  aver pagato con quelle da lui prelevate in
          proprio   dall'apertura   di   credito   possono   venirgli
          rimborsate   con   ordinativo   diretto   a  reintegrazione
          dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel
          quale ha luogo il saldo finale.
             Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati nei
          termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio'  non
          dipenda  da  forza  maggiore,  a  coloro  che sono tenuti a
          presentarli  puo'   applicarsi,   indipendentemente   dagli
          eventuali  provvedimenti  disciplinari e dal giudizio della
          Corte dei conti ai termini dell'art. 83  della  legge,  una
          pena pecuniaria non maggiore di lire mille.
             La   pena  e'  inflitta  con  decreto  emesso  dal  capo
          dell'amministrazione centrale.
             Il decreto deve essere registrato alla Corte  dei  conti
          od  eseguito  mediante ritenuta in via amministrativa sulle
          competenze dei funzionari.
             Dei   decreti   emessi   per   dette    penalita',    le
          amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione
          generale del tesoro".
             La  pena  pecuniaria  prevista nel primo comma dell'art.
          337  soprariportato  e'  stata  elevata,  da   ultimo,   di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno l972, n. 422,
          con assorbimento  del  precedente  aumento  disposto  dalla
          legge  10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura
          attuale della sanzione e'  quindi  "non  maggiore  di  lire
          duecentoquarantamila".