Art. 3. 1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprieta' od in uso all'amministrazione medesima. 2. Sono, altresi', eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialita' o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.