Art. 3.
  1.  Sono  eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi
per i quali non occorra  l'intervento  di  alcun  imprenditore.  Essi
vanno   effettuati   con   operai   dipendenti  dall'amministrazione,
impiegando   materiali   e   mezzi   di   proprieta'   od   in    uso
all'amministrazione medesima.
  2. Sono, altresi', eseguite in amministrazione diretta le provviste
a  pronta  consegna,  richiedendo,  qualora  possibile e ove la spesa
superi, al  netto  degli  oneri  fiscali,  le  lire  cinque  milioni,
preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la
specialita'  o  l'urgenza  della  provvista  non  renda necessario il
ricorso ad un determinato soggetto o impresa.