Art. 4.
  1.  Sono  eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i
servizi  per  i  quali   si   renda   necessario   ovvero   opportuno
l'affidamento ad un imprenditore.
  2.  L'esecuzione  e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni
degli articoli seguenti.