Art. 5. 1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.