Art. 5.
  1.  L'ordinazione  dei  lavori,  delle provviste e dei servizi deve
essere effettuata con  lettera  od  altro  atto  dell'amministrazione
committente  e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori,
delle provviste  e  dei  servizi  medesimi,  i  relativi  prezzi,  le
modalita'  di  pagamento,  l'obbligo  dell'assuntore  di  uniformarsi
comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti,  nonche'  la
facolta',  per  l'amministrazione,  di  provvedere all'esecuzione dei
lavori,  delle  provviste  e  dei  servizi  a  rischio   e   pericolo
dell'assuntore   e  di  risolvere  l'obbligazione  mediante  semplice
denuncia, nei casi in cui l'assuntore  stesso  venga  meno  ai  patti
concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.