Art. 5.
                     Vigilanza ed oneri relativi
 1. L'autorizzazione ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di
cui  all'art.  5 della legge sara' concessa, con decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  agli  enti   e
laboratori  specializzati,  in  possesso dei necessari requisiti, che
presentino apposita istanza,  secondo  le  modalita'  previste  dalla
circolare  n. 161565 dell'11 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 16 stesso mese.
  2. Le tariffe orarie  relative  alle  prestazioni  degli  organismi
autorizzati  ai  sensi  del  precedente  comma  saranno stabilite con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, secondo criteri analoghi a quelli cui sono ispirate
le  tariffe praticate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 3 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 113
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 320/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 5. - 1. Il Ministro dell'industria, del  commercio
          e  dell'artigianatovigila  sull'applicazione della presente
          legge, disponendo verifiche  ed  accertamenti,  avvalendosi
          anche di enti o laboratori specializzati".