Art. 5. Vigilanza ed oneri relativi 1. L'autorizzazione ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge sara' concessa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, agli enti e laboratori specializzati, in possesso dei necessari requisiti, che presentino apposita istanza, secondo le modalita' previste dalla circolare n. 161565 dell'11 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 stesso mese. 2. Le tariffe orarie relative alle prestazioni degli organismi autorizzati ai sensi del precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo criteri analoghi a quelli cui sono ispirate le tariffe praticate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 dicembre 1992 Il Ministro: GUARINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993 Registro n. 1 Industria, foglio n. 113
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 320/1990 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatovigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati".