Art. 10. 1. Le carni fresche di volatili da cortili devono provenire da Paesi immuni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle. 2. I criteri generali da adottare per qualificare i Paesi terzi sotto il profilo delle malattie di cui al comma 1 sono fissati secondo le procedure comunitarie. In nessun caso questi criteri devono essere piu' favorevoli di quelli adottati per gli Stati membri.