Art. 10. 
  1. Le carni fresche di volatili  da  cortili  devono  provenire  da
Paesi immuni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle. 
  2. I criteri generali da adottare per  qualificare  i  Paesi  terzi
sotto il profilo delle malattie  di  cui  al  comma  1  sono  fissati
secondo le procedure  comunitarie.  In  nessun  caso  questi  criteri
devono essere piu'  favorevoli  di  quelli  adottati  per  gli  Stati
membri.