Art. 11. 1. Le carni fresche di volatili da cortile devono: a) soddisfare i requisiti di polizia sanitaria stabiliti conformemente alle procedure comunitarie. Tali requisiti possono essere differenziati secondo le specie; b) provenire da branchi che, prima della spedizione, hanno soggiornato ininterrottamente nel Paese terzo o in una parte di esso per un periodo da definire secondo le procedure comunitarie.