Art. 11. 
  1. Le carni fresche di volatili da cortile devono: 
    a)  soddisfare  i  requisiti  di  polizia   sanitaria   stabiliti
conformemente alle  procedure  comunitarie.  Tali  requisiti  possono
essere differenziati secondo le specie; 
    b) provenire  da  branchi  che,  prima  della  spedizione,  hanno
soggiornato ininterrottamente nel Paese terzo o in una parte di  esso
per un periodo da definire secondo le procedure comunitarie.