Art. 2. 
  1. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni
stabilite  dall'art.  2  del  regolamento  che  attua  la   direttiva
90/539/CEE ed in particolare quelle dei volatili da cortili;  inoltre
si intende per: 
    a) carni: tutte le  parti  dei  volatili  da  cortile  idonee  al
consumo umano; 
    b) carni fresche: tutte le carni,  comprese  quelle  confezionate
sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano  subito  alcun
trattamento per assicurarne la conservazione,  se  non  l'azione  del
freddo.