Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dall'art. 2 del regolamento che attua la direttiva 90/539/CEE ed in particolare quelle dei volatili da cortili; inoltre si intende per: a) carni: tutte le parti dei volatili da cortile idonee al consumo umano; b) carni fresche: tutte le carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non abbiano subito alcun trattamento per assicurarne la conservazione, se non l'azione del freddo.