Art. 3. 1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che: a) dal momento della schiusa hanno soggiornato sul territorio della Comunita' o sono importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti del capo III del regolamento di attuazione della direttiva 90/539; b) provengono da un'azienda: 1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dei volatili da cortile; 2) non situata in una zona dichiarata infetta dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle; c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non e' avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria; d) che sono stati macellati in macelli in cui non e' constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse dagli scambi; e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5; f) sono accompagnati dal certificato sanitario previsto dall'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, modificato conformemente all'allegato al presente regolamento. 2. Sono fatte salve le normative nazionali concernenti le carni: a) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale; b) contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione che si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale; c) destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano collegamenti internazionali.