Art. 3. 
  1. Per poter essere oggetto di  scambi  intracomunitari,  le  carni
fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che: 
   a) dal momento della  schiusa  hanno  soggiornato  sul  territorio
della Comunita' o sono importati  da  Paesi  terzi  conformemente  ai
requisiti del capo III del regolamento di attuazione della  direttiva
90/539; 
   b) provengono da un'azienda: 
    1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative  ad  una
malattia dei volatili da cortile; 
    2) non situata in  una  zona  dichiarata  infetta  dall'influenza
aviaria o dalla malattia di Newcastle; 
   c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto  con
volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle
ed il trasporto  non  e'  avvenuto  attraverso  una  zona  dichiarata
infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia  effettuato  sulle
grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria; 
   d) che sono stati macellati in macelli in cui non e' constatato al
momento della macellazione, nessun caso di  influenza  aviaria  o  di
malattia di Newcastle; le carni fresche  sospette  di  contaminazione
nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o  durante
il trasporto sono escluse dagli scambi; 
   e) sono  contrassegnati  conformemente  a  quanto  disposto  negli
articoli 4 e 5; 
   f)  sono   accompagnati   dal   certificato   sanitario   previsto
dall'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n.  503,  modificato  conformemente  all'allegato  al  presente
regolamento. 
  2. Sono fatte salve le normative nazionali concernenti le carni: 
   a) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate  al
loro consumo personale; 
   b) contenute in piccoli colli inviati a privati, a condizione  che
si tratti di spedizioni prive di ogni carattere commerciale; 
   c) destinate al consumo del personale  e  dei  passeggeri  che  si
trovano a bordo di mezzi di  trasporto  che  effettuano  collegamenti
internazionali.