Art. 4. 
  1. Le carni fresche  di  volatili  possono  essere  destinate  agli
scambi se sono munite del bollo sanitario ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  1982,  n.
503, e successive modifiche, nonche' se sono  conformi  ai  requisiti
stabiliti dall'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  e  provengono  da
animali macellati nel rispetto delle condizioni igieniche  prescritte
dal citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  503/1982,  e
successive modifiche.