Art. 4. 1. Le carni fresche di volatili possono essere destinate agli scambi se sono munite del bollo sanitario ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, nonche' se sono conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e provengono da animali macellati nel rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982, e successive modifiche.