Art. 2.
                Corsi di riconversione professionale
  1.   Al   fine   di   rendere   possibile  una  maggiore  mobilita'
professionale  all'interno  del comparto della scuola, in relazione a
fenomeni  di  diminuzione  della  popolazione  scolastica e quindi di
emergenza  di situazioni di soprannumerarieta' del personale docente,
ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi  di  insegnamento,  sono  effettuati corsi di riconversione
professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
  2.  I  corsi  sono  organizzati  dai provveditori agli studi e sono
programmati,  secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che
possono  prevedere  forme  di  convenzioni con universita' ed enti di
ricerca,  nonche'  con  enti  ed  organizzazioni esterni ed organismi
aventi   strutture  e  tecnologie  avanzate.  Nei  corsi  con  valore
abilitante  sara' comunque garantita la presenza di personale docente
universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini
della  valutazione  finale.  I  coordinatori  e  i docenti chiamati a
curare  l'attivita'  didattica e formativa sono nominati dagli stessi
provveditori  agli  studi;  i  corsi  medesimi  si  svolgono  secondo
modalita'  che  ne  rendono  compatibile  la frequenza con la normale
prestazione  del  servizio  da  parte  dei  partecipanti, nonche' del
coordinatore  e  dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti
tra  il  personale  della scuola. Per le iniziative che riguardano un
numero   limitato   di  partecipanti  o  che  richiedono  particolari
qualificazioni   tecnico-professionali,  i  piani  periodici  possono
prevedere  corsi  a  carattere nazionale, interregionale o regionale,
con  modalita'  organizzative  che  escludono  comunque  la nomina di
personale  supplente  in  sostituzione del personale che partecipa ai
corsi.
  3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali
vi   sia   disponibilita'  di  posti  o  cattedre  e  sono  destinati
prioritariamente  ai  docenti  utilizzati  per  l'insegnamento cui si
riferiscono i corsi stessi.
  4.  Requisito  di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo,
e'  il  possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui
si riferiscono i corsi stessi.
  5.  Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 1, comma
7,  definiscono  criteri di programmazione e modalita' di svolgimento
dei  corsi  di  riconversione  professionale, con riguardo anche alla
loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione
e le modalita' di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore
abilitante  degli  stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica
istruzione,  con  decreto  da emanarsi sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra'
conto  della nuova tipologia delle classi di concorso da definirsi ai
sensi dell'articolo 7, comma 5.
  6.  I  compensi  dovuti  ai  coordinatori  ed ai docenti, che hanno
svolto  attivita'  didattica e formativa, sono determinati, fino alla
sottoscrizione  dei  contratti  collettivi di cui all'articolo 45 del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione,  da emanarsi di concerto con il Ministro
del  tesoro  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   della  funzione  pubblica,  sulla  base  di  parametri
analoghi  a  quelli  relativi  ai  compensi previsti, di norma, per i
corsi  di  aggiornamento.  I  relativi  oneri  gravano sugli appositi
capitoli  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
pubblica    istruzione    fino    all'attivazione    della   predetta
contrattazione collettiva.