Art. 6. Supplenze 1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario puo' essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo, sempre che la vacanza e disponibilita' permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. 2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 4. Per le supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e di cui alla legge 23 giugno 1990, n. 168. 5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, che conferisce alle nomine medesime, nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge. 6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine delle attivita' didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre, 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. 7. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma quarto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica soltanto quando l'assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermita' e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell'assenza richiesta e' ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe e' impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 23 del D.L. n. 463/1983 reca misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, e' il seguente: "Art. 23. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, e' dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennita' integrativa speciale. 3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titoli conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferiti dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse". - Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1988, concernente finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e misure per la razionalizzazione e la riliquidazione della spesa nel settore della pubblica istruzione, e' il seguente: "Art. 7 (Supplenze del spersonale amministrativo tecnico e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-90 in caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilita' di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore. 2. Nel coso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie e i conservatori, e delle istituzini educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalita': a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore; b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore. 2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali. 3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 e' autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite. 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio". - La legge n. 168/1990, concerne istituzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Il testo dell'art. 7, ultimo comma del D.L. n. 677/1981, recante contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, e' il seguente: "Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951". - Il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L. n. 357/1989, reca norme in materia di reclutamento del personale della scuola, e' il seguente: "6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione di posti-orario, dopo avere effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provvediotre degli studi". - Il testo dell'art. 62, comma 4, del D.P.R. n. 417/1974, reca norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e' il seguente: "Il personale docente che dopo l'aspettativa per infermita' e per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' prescolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.".