Art. 6.
                              Supplenze
  1.  Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed
al  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  puo'  essere
disposto  soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e
disponibili  in  attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali
ai  fini  della  loro copertura con personale di ruolo, sempre che la
vacanza e disponibilita' permangano prevedibilmente per l'intero anno
scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi
titolo, personale di ruolo.
  2.  Non  possono essere disposte supplenze annuali per la copertura
dei  posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario.
  3.  Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed
al  personale  amministrativo,  tecnico  ed ausiliario e' limitato al
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per
gli  effetti  di  cui  all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.
  4.  Per  le  supplenze  del  personale  amministrativo,  tecnico ed
ausiliario  rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto-legge  6  agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  ottobre  1988, n. 426, e di cui alla legge 23 giugno
1990, n. 168.
  5.  Gli  effetti  giuridici ed economici delle nomine del personale
supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed
ausiliario  continuano ad essere disciplinati dall'articolo 7, ultimo
comma,  del  decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito dalla
legge  26  gennaio  1982, n. 11, che conferisce alle nomine medesime,
nei  limiti  della  loro  durata,  solo effetti giuridici e non anche
effetti  economici  quando  il  personale nominato non possa assumere
servizio in base a vigenti norme di legge.
  6.  Il  provveditore  agli  studi conferisce le supplenze annuali e
quelle  supplenze  temporanee  che  siano da disporre sino al termine
delle  attivita'  didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee
fino  a  sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo
di   istituto,   che   le   conferisce   con  la  procedura  prevista
dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre, 1989, n. 357,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417,
tenuto  conto  anche  di  quanto  disposto  dal  comma 2 del presente
articolo.
  7.  A  decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al
comma  quarto  dell'articolo  62  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31  maggio  1974,  n.  417,  si  applica  soltanto quando
l'assenza  del  docente, che riprenda servizio nel periodo successivo
al  30  aprile, sia dovuta ad aspettative per infermita' e per motivi
di  famiglia  ed  abbia  avuto  una  durata  continuativa  di  almeno
centocinquanta  giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la
durata   dell'assenza   richiesta   e'   ridotta   a  novanta  giorni
continuativi.  Il  docente  che,  per  il  verificarsi delle suddette
condizioni,  non  riprenda servizio nella propria classe e' impiegato
per  supplenze  o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola.
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 23 del D.L. n. 463/1983 reca misure
          urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il
          contenimento della spesa pubblica,  disposizioni  per  vari
          settori  della pubblica amministrazione e proroga di taluni
          termini, e' il seguente:
             "Art. 23. - 1.  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1983,
          l'indennita'  integrativa  speciale,  di  cui alla legge 27
          maggio  1959,  n.  324,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  per  il  personale  docente non di ruolo che
          abbia un numero di  ore  inferiore  all'orario  settimanale
          obbligatorio  di  servizio  dall'art.  88  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.   417,
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e per la scuola
          secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto
          1978,  n.  463,  per  la  scuola  materna,  e'  dovuta   in
          proporzione  analogamente  a  quanto  previsto dall'art. 53
          della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             2. La disposizione di cui al precedente comma si applica
          a tutti i rapporti di lavoro,  con  orario  settimanale  di
          servizio  di durata inferiore a quello normalmente previsto
          per la categoria, che,  secondo  le  disposizioni  vigenti,
          danno   titolo   alla   corresponsione   della   indennita'
          integrativa speciale.
             3. A decorrere dall'11  gennaio  1983,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente
          stabilito,  la  retribuzione per le supplenze temporanee, a
          qualsiasi titoli conferite e quale che sia la loro  durata,
          con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'art. 15
          della  legge  20  maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente
          alla  durata  effettiva  della  supplenza.  Parimenti  sono
          escluse  le  supplenze  assegnate  dai  capi di istituto su
          cattedre o posti conferiti dai provveditori agli studi  per
          supplenza  annuale  ai  sensi  del  primo  e  secondo comma
          dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982,  n.  270.  Vacanti
          entro  il  31 dicembre e non conferiti dai provveditori per
          mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle
          stesse".
             - Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1988, concernente
          finanziamento del contratto del personale della scuola  per
          il  triennio  1988-1990 e misure per la razionalizzazione e
          la riliquidazione della spesa nel  settore  della  pubblica
          istruzione, e' il seguente:
             "Art. 7 (Supplenze del spersonale amministrativo tecnico
          e  ausiliario).  - 1. A decorrere dall'anno 1989-90 in caso
          di assenza del  coordinatore  amministrativo  delle  scuole
          d'ogni  ordine  e  grado,  si  da'  luogo  alla  nomina del
          supplente  temporaneo  soltanto  quando  l'assenza  sia  di
          durata  superiore  a venti giorni e non vi sia nella scuola
          la possibilita' di affidare  le  relative  funzioni  ad  un
          collaboratore  amministrativo  o  la reggenza, conferita da
          parte del provveditore, dei servizi  di  segreteria  ad  un
          coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
             2.   Nel  coso  di  assenze  del  personale  delle  aree
          funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
          degli istituti o scuole di istruzione primaria,  secondaria
          ed artistica, ivi compresi le accademie e i conservatori, e
          delle istituzini educative statali, appartenenti alla terza
          ed  alla  quarta  qualifica  funzionale,  si da' luogo alla
          nomina  del   supplente   soltanto   quando   trattasi   di
          sostituzione  per  assenze  di  durata  pari  o superiore a
          trenta giorni, con le seguenti modalita':
               a) a partire  dal  primo  assente,  nelle  scuole  con
          organico,  rispettivamente,  fino  a 10 unita' di personale
          ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore;
               b) a partire dal secondo assente in poi, nelle  scuole
          con  organico,  rispettivamente,  superiore  a 10 unita' di
          personale  ausiliario  ed   a   4   unita'   di   personale
          collaboratore.
             2-bis.  Le  supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno
          conferite a partire dal primo giorno in cui determinano  le
          condizioni  previste  dal  medesimo  comma  2, per il tempo
          strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso
          tra l'inizio e il termine  delle  lezioni,  con  esclusione
          delle vacanze natalizie e pasquali.
             3.   A   decorrere   dall'anno   scolastico  1989-90  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  30  miliardi,   da
          iscrivere  in  apposito  capitolo dello stato di previsione
          del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  da  destinare
          all'erogazione  di  compensi  a  favore  del  personale non
          docente indicato nel comma 2, chiamato a  maggiori  impegni
          di   servizio  per  assenza  di  altro  personale  di  pari
          qualifica  funzionale,  subordinatamente   all'accertamento
          delle supplenze non conferite.
             4.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 3,
          valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989,  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di  previsione
          per  l'anno  finanziario medesimo e corrispondenti capitoli
          per gli esercizi successivi.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  a  provvedere,
          con   propri   decreti,   alle   occorrenti  variazioni  di
          bilancio".
             -  La  legge  n.  168/1990,  concerne  istituzioni   del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica.
             - Il  testo  dell'art.  7,  ultimo  comma  del  D.L.  n.
          677/1981,  recante  contenimento  della  spesa del bilancio
          statale e di quelli regionali,  e'  il  seguente:  "Per  il
          conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole
          materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme
          le   disposizioni   contenute  nel  primo  e  quarto  comma
          dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951".
             - Il testo dell'art. 8, comma 6, del D.L.  n.  357/1989,
          reca  norme  in materia di reclutamento del personale della
          scuola, e' il seguente: "6. Le supplenze di durata  annuale
          per  la  copertura  di  un  numero  di  ore settimanali non
          superiore a sei sono conferite dal capo di  istituto  sulla
          base  delle  graduatorie  compilate dall'istituto o scuola,
          sempre che si tratti di ore comunicate,  preventivamente  e
          in  tempo  utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli
          accorpamenti per  la  costituzione  di  posti-orario,  dopo
          avere   effettuato   a   livello   provinciale   tutti  gli
          accorpamenti necessari per  la  costituzione  dei  medesimi
          posti-orario,  per  le  ore  rimaste comunque vacanti. Tali
          supplenze sono da  considerarsi  assimilate,  a  tutti  gli
          effetti, a quelle conferite dal provvediotre degli studi".
             -  Il  testo  dell'art.  62,  comma  4,  del  D.P.R.  n.
          417/1974, reca norme sullo stato  giuridico  del  personale
          docente,  direttivo  ed  ispettivo  della  scuola  materna,
          elementare, secondaria  ed  artistica  dello  Stato  e'  il
          seguente:  "Il personale docente che dopo l'aspettativa per
          infermita'  e  per  motivi  di  famiglia  debba  riprendere
          servizio   d'insegnamento  nel  periodo  successivo  al  30
          aprile, viene utilizzato nella scuola  in  supplenze  o  in
          attivita'  prescolastiche  o  nei  corsi  di  recupero e di
          sostegno.".