Art. 7.
          Norme di snellimento delle procedure concorsuali
  1.  L'indizione  dei  concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente  della  scuola  materna,  elementare  e secondaria, dei licei
artistici  e degli istituti d'arte e' subordinata alla previsione del
verificarsi,   nel   triennio   di   riferimento,   di   un'effettiva
disponibilita'  di  cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto
di  quanto  previsto dall'articolo 1 per le nuove nomine, nonche' del
numero  dei  passaggi  di  cattedra  o di ruolo attuati a seguito dei
corsi di riconversione professionale.
  2.  Nel  concorso  per  titoli  ed esami la valutazione delle prove
scritte  e  grafiche  ha  luogo  congiuntamente  secondo le modalita'
stabilite  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n.  116.  Peraltro,  l'attribuzione ad una prova di un punteggio che,
riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della
prova successiva.
  3.  L'indizione  dei  concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori  al  pianoforte  e  dei  pianisti  accompagnatori  dei
conservatori  di  musica,  delle  accademie  di  belle  arti  e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' subordinata alla
previsione   del   verificarsi,   nel  triennio  di  riferimento,  di
un'effettiva  disponibilita' di cattedre e di posti. Nei concorsi per
titoli  ed  esami  per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei
titoli  culturali,  artistici  e  professionali  precede  le prove di
esame,  alle  quali  sono  ammessi  coloro  che  hanno  riportato  un
punteggio superiore a 15/30.
  4.  Ferme  restando  le  attuali  competenze  per  quanto  riguarda
l'indizione  dei  concorsi  e  l'approvazione degli atti, le prove di
esame  o  l'intera  procedura  dei  concorsi per titoli ed esami sono
svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal
Ministro  della  pubblica  istruzione all'atto della fissazione delle
sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero
dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al
funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici,  il  Ministro  della
pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi,
indicando  il  provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico
regionale   che   deve   curare  l'espletamento  dei  concorsi  cosi'
accorpati.  Per  analoghe  esigenze di contenimento delle spese e per
garantire  la  copertura,  con  personale  docente  di  ruolo,  delle
cattedre  e  dei  posti  vacanti  e  disponibili,  il  Ministro della
pubblica istruzione puo' indire concorsi su base regionale, indicando
il  capo  dell'ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale  che e'
chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
  5.  Con  decreto da emanarsi entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
provvede  alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso
per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria,
dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonche' dei conservatori
di  musica  e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree
disciplinari   piu'   ampie  di  quelle  attuali,  pur  nel  rispetto
dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
  6.  Ai  fini  della  nomina  del  presidente e dei componenti delle
commissioni  giudicatrici,  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
novembre  1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  1989, n. 417, sono compilati elenchi distinti a seconda che
trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza,
ovvero  di  personale che, contestualmente alla domanda di inclusione
negli  elenchi  stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta'
di  chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero
non  intenda  rinunciare;  i  nominativi  sono  tratti dagli elenchi,
facendo  piu'  frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo
di  essi.  Il  personale  in  quiescenza  non  deve  aver superato il
settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso.
  7.  Il  Ministro  della pubblica istruzione stabilisce, con propria
ordinanza,  sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
le  modalita'  di  formazione  degli  elenchi  di cui al comma 6 e di
costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando l'attuale
numero dei componenti per ciascuna commissione medesima fissato dalla
legge 20 maggio 1982, n. 270.
  8.  Fino  alla  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  di  cui
all'articolo  45  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i
compensi   sono   corrisposti   in   gettoni  di  presenza,  di  lire
sessantacinquemila   lorde  ciascuno,  per  giornata  di  seduta,  in
relazione  al  numero  delle  giornate  e  per  l'importo complessivo
massimo  rapportato  al  tempo  assegnato  per  la  conclusione della
procedura  concorsuale,  secondo la tabella che segue. Per i concorsi
per  soli  titoli  i  tempi  di  espletamento indicati nella predetta
tabella  sono  ridotti  ad  un terzo rispetto a quelli previsti per i
concorsi  per  titoli  ed  esami  con  una sola prova scritta. Non e'
dovuto  alcun  compenso al personale direttivo e docente della scuola
in  attivita'  di  servizio  che  non rinunci all'esonero. Il secondo
comma  dell'articolo  5  della  legge  20 maggio 1982, n. 270, non si
applica  alle  commissioni  giudicatrici dei concorsi di reclutamento
del personale docente.

  COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
     CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

8.  Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato,
l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al
totale  delle  giornate  in  cui  vi sono state sedute, e' ridotto al
cinquanta  per  cento.  Nei confronti dei componenti che si dimettano
dall'incarico  o  siano  dichiarati  decaduti  per comportamenti loro
attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in
base  al  numero  delle  giornate  in  cui  essi hanno effettivamente
partecipato alle sedute.
  10.  Per  quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano  le  norme  che  in materia di concorsi dettano il decreto-
legge  6  novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 1989, n. 417, e la legge 20 maggio 1982, n. 270.
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  D.P.R.  n.  116/1989,  concerne  la  sostituzione
          dell'art.  7  delle norme di esecuzione dello statuto degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, in
          materia  di adempimenti dei concorrenti e della commissione
          al termine delle prove scritte.
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 357/1989 per  il  cui
          riferimento si veda in nota all'art. 6 e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Il  presidente  ed  i componenti delle
          commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed  esami
          di  accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a
          seconda della  competenza  a  curarne  l'espletamento,  dal
          sovrintendente   scolastico   regionale  od  interregionale
          ovvero dal provveditore agli studi.
             2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui  si
          svolgono i concorsi stessi.
             3. La scelta e' effettuata mediante sorteggio tra coloro
          i quali siano compresi in appositi elenchi.
             4.   Gli   elenchi  sono  compilati,  per  i  professori
          universitari dal Consiglio universitario nazionale; per  il
          personale  ispettivo  e  direttivo  dal Consiglio nazionale
          della pubblica istruzione; per il  personale  docente,  dai
          consigli scolastici provinciali.
             5.  L'inclusione  negli  elenci  e' effettuata a domanda
          sulla base di specifici requisiti culturali,  professionali
          e  di  servizio,  determinati  dal  Ministro della pubblica
          istruzione,    sentite    le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente   rappresentative   nel  comparto.     Possono
          presentare  domanda  anche  coloro  i  quali  siano   stati
          collocati a riposo da non piu' di tre anni.
             6.  A  ciascuna  commissione  e' assegnato un segretario
          scelto  tra  il  personale  amministrativo,  con  qualifica
          funzionale non inferiore alla quarta.
             7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 12
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
          n. 417.
             8.  Le  commissioni  dei  concorsi  per soli titoli sono
          costituite secondo modalita' da definire con ordinanza  del
          Ministro della pubblica istruzione.".
             -  Per il riferimento alla legge n. 270/1982, si veda in
          nota all'art. 4.
             -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  n.
          270/1982,  e'  il  seguente: "In sede di prima applicazione
          della presente legge e comunque sino a quando  non  saranno
          modificate  le norme di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  5,  ai   membri   delle
          commissioni  giudicatrici degli esami di abilitazione e dei
          concorsi di cui al presente titolo nonche' dei concorsi  di
          reclutamento  del personale ispettivo e direttivo di cui al
          titolo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
          maggio  1974,  n.  417, e successive modificazioni, vengono
          coirrisposti i compensi previsti  dal  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e suc-
          cessive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al
          presidente e'  determinato  con  riferimento  ad  una  sola
          sottocommissione con il maggior numero di candidati.".
             -  Per  il  riferimento  al D.L. n. 357/1989, si veda in
          nota all'art.  4.
             - Per il riferimento alla legge n. 270/1982, si veda  in
          nota all'art. 4.