Art. 7. Norme di snellimento delle procedure concorsuali 1. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 per le nuove nomine, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. 2. Nel concorso per titoli ed esami la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 3. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30. 4. Ferme restando le attuali competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministro della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministro della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministro della pubblica istruzione puo' indire concorsi su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che e' chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato. 5. Con decreto da emanarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonche' dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari piu' ampie di quelle attuali, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione. 6. Ai fini della nomina del presidente e dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso. 7. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli elenchi di cui al comma 6 e di costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando l'attuale numero dei componenti per ciascuna commissione medesima fissato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270. 8. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non e' dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attivita' di servizio che non rinunci all'esonero. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270, non si applica alle commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente. COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 8. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute. 10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le norme che in materia di concorsi dettano il decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e la legge 20 maggio 1982, n. 270.
Note all'art. 7: - Il D.P.R. n. 116/1989, concerne la sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte. - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 357/1989 per il cui riferimento si veda in nota all'art. 6 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi. 2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi. 3. La scelta e' effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi. 4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali. 5. L'inclusione negli elenci e' effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non piu' di tre anni. 6. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. 7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalita' da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.". - Per il riferimento alla legge n. 270/1982, si veda in nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge n. 270/1982, e' il seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonche' dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono coirrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e suc- cessive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.". - Per il riferimento al D.L. n. 357/1989, si veda in nota all'art. 4. - Per il riferimento alla legge n. 270/1982, si veda in nota all'art. 4.