Art. 10. Funzionamento della commissione nazionale 1. La commissione nazionale per i periti assicurativi si riunisce almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o qualora lo richieda almeno la meta' dei componenti. 2. Per la trattazione di particolari argomenti o di singole questioni, il presidente puo' affidare ad uno o piu' componenti della commissione il compito di riferire alla commissione stessa. 3. La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte del segretario su incarico del presidente, deve essere comunicata almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di necessita' o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate fino a tre giorni prima la data della riunione. Possono essere effettuate a mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax. 4. L'ordine del giorno della riunione e' comunicato ai componenti effettivi della commissione nazionale in uno nel testo della convocazione ed i relativi atti e documentazione sono depositati presso la segreteria della commissione, a disposizione dei componenti, nei cinque giorni precedenti la data della riunione. Nell'ipotesi di convocazione in via di necessita' o di urgenza il deposito della documentazione in segreteria avviene nei tre giorni precedenti la data della riunione. In casi particolari, su autorizzazione del presidente, si procede all'inserimento di eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del giorno. 5. I componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano in carica tre anni come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 166/1992, e possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilita' di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione. 6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione. 7. Il numero legale per la validita' delle sedute e' stabilito nella meta' piu' uno dei componenti. 8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla meta' piu' uno dei presenti. 9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro- cede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta. 10. La commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta giorni dalla segnalazione delle commissioni provinciali, il procedimento disciplinare di cui all'art. 12 della legge n. 166/1992. Il termine per la conclusione del predetto procedimento e' determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.
Nota all'art. 10: - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8. - Il testo dell'art. 12 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Art. 12. - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione nazionale di cui all'art. 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'art. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. 3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresi', l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti. 4. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. 5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni".