Art. 10.
              Funzionamento della commissione nazionale
  1. La commissione nazionale per i periti assicurativi  si  riunisce
almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente
ne  ravvisi  l'opportunita' o qualora lo richieda almeno la meta' dei
componenti.
  2. Per  la  trattazione  di  particolari  argomenti  o  di  singole
questioni, il presidente puo' affidare ad uno o piu' componenti della
commissione il compito di riferire alla commissione stessa.
  3. La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte
del  segretario  su  incarico  del presidente, deve essere comunicata
almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di
necessita' o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate  fino  a  tre
giorni  prima  la  data  della  riunione. Possono essere effettuate a
mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax.
  4. L'ordine del giorno della riunione e' comunicato  ai  componenti
effettivi   della  commissione  nazionale  in  uno  nel  testo  della
convocazione ed i relativi  atti  e  documentazione  sono  depositati
presso   la   segreteria   della   commissione,  a  disposizione  dei
componenti, nei cinque giorni  precedenti  la  data  della  riunione.
Nell'ipotesi  di  convocazione  in  via di necessita' o di urgenza il
deposito della documentazione in segreteria avviene  nei  tre  giorni
precedenti   la   data   della  riunione.  In  casi  particolari,  su
autorizzazione  del  presidente,  si   procede   all'inserimento   di
eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del
giorno.
  5.  I  componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano
in carica tre anni come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge n.
166/1992, e  possono  essere  confermati;  le  relative  designazioni
devono  essere  effettuate  almeno  tre mesi prima della scadenza; in
mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine,  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato provvede
alla richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata. In
caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante
uscente, salvo sostituzione a designazione  effettuata.  In  caso  di
impossibilita'  di  nomina  del  rappresentante  uscente, si provvede
ugualmente alla nomina della commissione.
  6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente,  per  effetto  di
diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura
prevista per la designazione.
  7.  Il  numero  legale  per  la validita' delle sedute e' stabilito
nella meta' piu' uno dei componenti.
  8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti
pari alla meta' piu' uno dei presenti.
  9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro-
cede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da  almeno  un
terzo dei partecipanti alla seduta.
  10.  La  commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta
giorni  dalla  segnalazione   delle   commissioni   provinciali,   il
procedimento disciplinare di cui all'art. 12 della legge n. 166/1992.
Il   termine   per   la  conclusione  del  predetto  procedimento  e'
determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato
dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge
          n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.
             - Il testo dell'art. 12 della legge n.  166/1992  e'  il
          seguente:
             "Art.  12. - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso
          dalla commissione nazionale di cui  all'art.  7,  anche  su
          segnalazione  delle commissioni provinciali di cui all'art.
          8. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  2  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
             2.  Il  presidente della commissione nazionale dispone i
          necessari   accertamenti   e   ordina   la    comunicazione
          all'interessato    della    apertura    del    procedimento
          disciplinare, nomina il relatore  e  fissa  la  data  della
          seduta per la trattazione orale.
             3.  La  comunicazione  all'interessato deve essere fatta
          mediante lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  e
          deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento
          restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua
          disposizione    presso    la   Direzione   generale   delle
          assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,   con
          facolta'   per   l'interessato   di  estrarne  copia.  Deve
          contenere,  altresi',  l'invito   all'interessato   a   far
          pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
          data  fissata  per  la  seduta, eventuali scritti o memorie
          difensive e documenti.
             4. L'interessato ha facolta' di intervenire alla  seduta
          per svolgere oralmente la propria difesa.
             5.  Nel  giorno  fissato  per  la  trattazione  orale la
          commissione, sentiti il relatore  e  l'interessato,  sempre
          che  questi  ne  abbia  fatto  richiesta, adotta le proprie
          deliberazioni".