Art. 11.
     Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali
  1. Le commissioni provinciali per i periti assicurativi, costituite
ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  166,
sono   istituite   presso   ogni   camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura ed esercitano  le  funzioni  attribuite  ad
esse dalla predetta legge.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente regolamento, il presidente di ogni  camera  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura provvede alla nomina
per il primo triennio, dei componenti la commissione provinciale  per
i periti assicurativi, nella composizione prevista dall'art. 8, comma
2,  della  legge  n.  166/1992. Il presidente e' tenuto a dare avviso
dell'avvenuta costituzione della commissione, comunicando altresi'  i
nominativi   dei  componenti  e  le  eventuali  variazioni,  entro  i
successivi trenta giorni, al Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private -
Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
  3.  Le  commissioni provinciali si riuniscono almeno una volta ogni
trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o
qualora lo richiedano almeno tre componenti.
  4. Per il funzionamento delle commissioni provinciali si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  10,  punti  2-3-4,  del presente
regolamento.
  5. In sede di rinnovo, i componenti delle  commissioni  provinciali
possono  essere  confermati;  le  relative designazioni devono essere
effettuate almeno tre mesi prima  della  scadenza;  in  mancanza,  il
presidente  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura provvede direttamente all'individuazione  dei  componenti
di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 8 della legge n. 166/1992,
entro  un  mese  dalla  scadenza.  In  caso  di  mancanza della nuova
designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo  sostituzione
a  designazione  effettuata.  In caso di impossibilita' di nomina del
rappresentante uscente, si  provvede  ugualmente  alla  nomina  della
commissione.
  6.  Nell'ipotesi  di  sostituzione di un componente, per effetto di
diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura
prevista per la designazione.
  7. Il numero legale per la  validita'  delle  sedute  e'  stabilito
nella presenza di almeno tre componenti.
  8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti
pari alla meta' piu' uno dei presenti.
  9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro-
cede  a  scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei partecipanti alla seduta.
 
          Nota all'art. 11:
             - Il comma 2, compresa la lettera c), dell'art. 8  della
          legge n.  166/1992 e' il seguente:
             "2.  Le  commissioni  durano  in  carica tre anni e sono
          composte:
               a)  dal  presidente   della   camera   di   commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura o da un suo delegato,
          con funzioni di presidente;
               b)  da  un  funzionario  della  camera  di  commercio,
          industria,   artigianato  e  agricoltura,  che  assolve  le
          funzioni di segretario;
               c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo,
          nominati  dal  presidente  della   camera   di   commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di cui almeno uno
          iscritto nel rispettivo albo  professionale  designati  tra
          gli  iscritti  nel  ruolo  dalle  rispettive organizzazioni
          sindacali  e  professionali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale".