Art. 11. Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali 1. Le commissioni provinciali per i periti assicurativi, costituite ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono istituite presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed esercitano le funzioni attribuite ad esse dalla predetta legge. 2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, il presidente di ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede alla nomina per il primo triennio, dei componenti la commissione provinciale per i periti assicurativi, nella composizione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 166/1992. Il presidente e' tenuto a dare avviso dell'avvenuta costituzione della commissione, comunicando altresi' i nominativi dei componenti e le eventuali variazioni, entro i successivi trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private - Ruolo nazionale dei periti assicurativi. 3. Le commissioni provinciali si riuniscono almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o qualora lo richiedano almeno tre componenti. 4. Per il funzionamento delle commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, punti 2-3-4, del presente regolamento. 5. In sede di rinnovo, i componenti delle commissioni provinciali possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede direttamente all'individuazione dei componenti di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 8 della legge n. 166/1992, entro un mese dalla scadenza. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilita' di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione. 6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione. 7. Il numero legale per la validita' delle sedute e' stabilito nella presenza di almeno tre componenti. 8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla meta' piu' uno dei presenti. 9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro- cede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.
Nota all'art. 11: - Il comma 2, compresa la lettera c), dell'art. 8 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte: a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario; c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale".