Art. 14.
                      Termini del procedimento
  1. Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell'art.  5  e
dell'art.  16, comma 1, della legge n. 166/1992 e con le modalita' di
cui al presente regolamento, si pronuncia il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con provvedimento motivato,  sentita
la  commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7
della citata legge, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento
delle domande stesse.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla domanda di  ammissione
alla  prova  di idoneita', presentata ai sensi dell'art. 16, comma 2,
della legge n. 166/1992 e con le modalita' di  cui  all'art.  13  del
presente  regolamento,  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato accerta, sentita  la  commissione  nazionale  per  i
periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, l'esistenza
del titolo per l'ammissione alla predetta prova di idoneita'.
 
          Note all'art. 14:
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 166/1992 e' il
          seguente:
             "Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo). - 1.  Ha
          diritto  di  essere  iscritto  nel  ruolo  chiunque  sia in
          possesso dei seguenti requisiti:
               a) sia cittadino italiano o  cittadino  di  uno  degli
          Stati  membri della Comunita' economica europea o straniero
          residente  nel  territorio  della  Repubblica  italiana   a
          condizione  che analogo trattamento sia riservato nei Paesi
          di  origine  ai  cittadini  italiani,  salvo  il  caso   di
          apolidia;
               b) abbia il godimento dei diritti civili;
               c)  non abbia riportato condanna per un delitto contro
          la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio,
          o  per altro delitto non colposo per il quale sia comminata
          la pena della reclusione non inferiore  nel  minimo  a  due
          anni  o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso
          versamento dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
          obbligatori,  ovvero  condanna  comportante  l'applicazione
          della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
          di durata superiore a tre anni;
               d) sia fornito di diploma di scuola  media  secondaria
          superiore di indirizzo tecnico o di laurea;
                e)  abbia  superato  una  prova di idoneita' mediante
          esame  scritto  ed  orale  vertente  su  materie   tecniche
          specialistiche   concernenti   l'esercizio  dell'attivita',
          salvo coloro che risultano forniti  di  diploma  di  perito
          industriale  in  area meccanica o di laurea in ingegneria e
          risultano  iscritti  nei  relativi  albi  professionali  da
          almeno  tre  anni,  avendo altresi' esercitato per tre anni
          l'attivita' nel settore specifico  che  deve  risultare  da
          idonea documentazione anche fiscale.
             2.   Non   possono   esercitare  l'attivita'  di  perito
          assicurativo gli enti  pubblici,  le  imprese  o  gli  enti
          assicurativi.  Non possono esercitare l'attivita' di perito
          assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli agenti  e  i
          mediatori  di  assicurazione,  i riparatori di veicoli e di
          natanti e tutti coloro che  hanno  un  rapporto  di  lavoro
          dipendente,  salvo  le  deroghe gia' concesse allo scopo di
          aggiornare la qualita' professionale.
             3. Le modalita' della domanda di iscrizione  nel  ruolo,
          le  materie  e  i  programmi  di  esame  per  la  prova  di
          idoneita', la composizione della commissione  esaminatrice,
          i  compensi  ad  essa  spettanti  e  le  modalita'  per  la
          partecipazione  e   lo   svolgimento   degli   esami   sono
          disciplinati  con  decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, da  emanarsi,  per  la  prima
          attuazione  della presente legge, entro tre mesi dalla data
          della sua entrata in vigore.
             4. Alla domanda di  iscrizione  nel  ruolo  deve  essere
          allegata  l'attestazione  del  versamento  della  tassa  di
          concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero
          117, lettera b),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e suc-
          cessive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato
          all'ufficio del registro di Roma.
             5.  Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19
          e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
             - Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della  legge
          n.  166/1992 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si
          veda in nota all'art. 8.