Art. 2.
           Composizione e nomina commissione esaminatrice
  1. La commissione esaminatrice,  prevista  dall'art.  5,  comma  3,
della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' composta da:
    a)  tre  dirigenti  della  Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo del Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
    b)  tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo
nazionale;
    c) un rappresentante delle imprese di assicurazione;
    d) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni
o abbia  effettivamente  insegnato  tali  discipline  negli  istituti
secondari superiori di indirizzo tecnico.
  2.  Le  funzioni  di  segreteria sono svolte da due impiegati della
Direzione generale delle assicurazioni private con la  qualifica  non
inferiore al settimo livello funzionale.
  3.  I  membri  della  commissione  sono  nominati  con  decreto del
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Con  lo
stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice-presidente.
  4.  La commissione si riunisce su convocazione del presidente e de-
cide a maggioranza, con la presenza di tutti i membri.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo del comma 3 dell'art. 5  della  legge  n.
          166/1992 si veda in note alle premesse.