Art. 3.
                 Compensi della commissione d'esame
  1. Ai componenti ed ai segretari della commissione esaminatrice  di
cui  al  precedente  art.  2  sara' corrisposto lo stesso trattamento
economico, previsto dal  decreto  ministeriale  16  marzo  1990,  che
disciplina  i  compensi  per  i  componenti  la  commissione  d'esame
dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
  2.   Ai   membri   della   commissione   estranei   alla   pubblica
amministrazione,  che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza
per partecipare ai lavori della  commissione,  sara'  corrisposto  il
trattamento  di missione previsto per i dirigenti generali di livello
C, ai sensi della legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e  successive
modificazioni.
  3.  La  relativa  spesa gravera' sul capitolo 5837 del bilancio del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1992 e  sui  corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi  finanziari
successivi.
 
          Nota all'art. 3:
             -  La  legge  del  18  dicembre  1973,  n. 836, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29  dicembre
          1973  e  reca  "Trattamento  economico  di  missione  e  di
          trasferimento dei dipendenti statali".