Art. 4. Sessioni di esame 1. Ogni anno, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' indetta almeno una sessione di esame, ai fini della prova di idoneita' prevista dalla lettera e) dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
Nota all'art. 4: - Il testo della lettera e) dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il seguente: " e) abbia superato una prova di idoneita' mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di di- ploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale".