Art. 4.
                          Sessioni di esame
  1.  Ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e' indetta almeno una sessione  di  esame,
ai  fini della prova di idoneita' prevista dalla lettera e) dell'art.
5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo della lettera e) dell'art. 5 della  legge  n.
          166/1992  e'  il seguente: " e) abbia superato una prova di
          idoneita' mediante  esame  scritto  ed  orale  vertente  su
          materie  tecniche  specialistiche  concernenti  l'esercizio
          dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti  di  di-
          ploma  di  perito industriale in area meccanica o di laurea
          in  ingegneria  e  risultano  iscritti  nei  relativi  albi
          professionali   da   almeno   tre   anni,  avendo  altresi'
          esercitato per tre anni l'attivita' nel  settore  specifico
          che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale".