Art. 5.
          Modalita' della domanda - Requisiti di ammissione
  1. La domanda di ammissione alla prova  di  idoneita',  redatta  in
carta  legale,  dovra'  pervenire  al  Ministero  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni
private e di  interesse  collettivo  -  Ruolo  nazionale  dei  periti
assicurativi,  entro  il termine perentorio di quarantacinque giorni,
che  decorre  dal  giorno  successivo  a   quello   della   data   di
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto
che indice la sessione d'esame.
  2.  Si  considera  prodotta in tempo utile la domanda di ammissione
anche se spedita a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento
entro  il  termine  indicato.  A  tal  fine  fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
  3. Per l'ammissione all'esame e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
    a) essere cittadino italiano  o  cittadino  di  uno  degli  Stati
membri  della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente
nel territorio della Repubblica italiana, a  condizione  che  analogo
trattamento  sia  fatto  nei  Paesi di origine a favore dei cittadini
italiani, salvo il caso degli apolidi;
    b) godere dei diritti civili;
    c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro  la
fede   pubblica,   contro   l'economia  pubblica,  l'industria  e  il
commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo  per
il  quale  sia  comminata  la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,  o  per  il  reato  di
omesso   versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
obbligatori, ovvero condanna comportante  l'applicazione  della  pena
accessoria  dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore
a tre anni;
    d) essere munito di diploma di scuola media secondaria  superiore
di  indirizzo tecnico oppure di laurea ovvero, in mancanza, essere in
possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2,  della  legge  n.
166/1992, accertato dal relativo provvedimento ministeriale.
  4.  Sono  diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo
tecnico i seguenti:
DIPLOMI DI MATURITA' TECNICA
  Maturita' tecnica commerciale:
   indirizzo amministrativo;
   indirizzo mercantile;
   indirizzo programmatori;
   commercio con l'estero;
   amministrazione industriale.
  Maturita' tecnica per perito aziendale e corrispondente  in  lingue
estere.
  Maturita' tecnica femminile:
   indirizzo generale;
   econome dietiste;
   dirigenti di comunita'.
  Maturita' tecnica per il turismo.
  Maturita' tecnica per geometri.
  Maturita' tecnica agraria:
   indirizzo generale;
   viticoltura ed enologia.
  Maturita' tecnica nautica:
   capitani;
   macchinisti;
   costruttori navali.
  Maturita' tecnica industriale:
   arti fotografiche;
   arti grafiche;
   chimica conciaria;
   chimica industriale;
   chimica nucleare;
   confezione industriale;
   costruzioni aeronautiche;
   cronometria;
   disegno di tessuti;
   edilizia;
   elettronica industriale;
   elettrotecnica;
   energia nucleare;
   fisica industriale;
   industria cartaria;
   industria cerealicola;
   industria metalmeccanica;
   industria mineraria;
   industria navalmeccanica;
   industria ottica;
   industria tessile;
   industria tintoria;
   informatica;
   maglieria;
   materie plastiche;
   meccanica;
   meccanica di precisione;
   metallurgia;
   tecnologie alimentari;
   telecomunicazioni;
   termotecnica.
  Maturita' tecnica aeronautica:
   indirizzo navigazione aerea;
   indirizzo assistenza alla navigazione aerea.
  Diplomi rilasciati dagli istituti tecnici nautici.
  Diplomi relativi alla sperimentazione "Ergon".
  Diplomi di maturita' professionale:
   analisi contabile;
   operatore commerciale;
   analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale;
   tecnico delle industrie meccaniche.
  Diplomi di maturita' Progetto 92 del settore economico-aziendale.
  5.  Nella  domanda  di  ammissione all'esame, gli aspiranti debbono
dichiarare:
   cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere  al  proprio
cognome, quello del marito);
   luogo e data di nascita;
   codice fiscale;
   titolo  di  studio  posseduto;  istituto tecnico o professionale o
universita' degli studi presso i quali e' stato conseguito; eventuale
specializzazione e relativa data di conseguimento;
   domicilio e  recapito  al  quale  desiderano  vengano  inviate  le
eventuali comunicazioni, nonche' eventuale recapito telefonico;
   data e firma.
  6.  Inoltre  i  candidati  debbono  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', di essere in possesso dei requisiti di cui  all'art.
5, lettere a), b) e c), del presente decreto.
  7.  La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essre
legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.
  8. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui  sopra,
non verranno prese in considerazione.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n.
          166/1992 si veda in note alle premesse.