Art. 6. Prove di esame - Sede - Svolgimento 1. Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale. 2. La prova scritta si svolge a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto ministeriale che indice la sessione di esame. 3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. 4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di una relazione tecnica o di un questionario di domande intesi ad accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo. 5. Il candidato ha facolta' di scegliere tra due tracce di relazioni tecniche o due questionari di domande attinenti all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti. 6. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce alla traccia della prova. 7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 8. Dell'esito della prova scritta verra' data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Alla prova orale, che si svolgera' del pari a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi, se trattasi di questionario, o non inferiore a sei decimi, se relazione tecnica. 10. L'avviso di presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla. 11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sara' indicato se risulta "idoneo" o "non idoneo". 12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione. 13. A ciascun candidato risultato idoneo verra' inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nota all'art. 6: - Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1957 e reca "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato".