Art. 8. Parere della commissione nazionale 1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all'art. 7 della legge n. 166/1992, esprime parere in merito all'individuazione delle materie e degli argomenti, di cui al precedente art. 7, che di volta in volta formeranno oggetto del programma di esame per la prova di idoneita'.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Art. 7 (Commissione nazionale per i periti assicurativi). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 2. La commissione e' composta: a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente; c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente; d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente; e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali; f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione; g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. 4. Tutti i componenti della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonche' i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonche' i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono rispettivamente nominativi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro. 7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 8. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istituire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare".