Art. 8.
                 Parere della commissione nazionale
  1. La commissione nazionale  per  i  periti  assicurativi,  di  cui
all'art.  7  della  legge  n.  166/1992,  esprime  parere  in  merito
all'individuazione  delle  materie  e  degli  argomenti,  di  cui  al
precedente  art.  7,  che  di  volta  in volta formeranno oggetto del
programma di esame per la prova di idoneita'.
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 7 della legge  n.  166/1992  e'  il
          seguente:
             "Art.    7   (Commissione   nazionale   per   i   periti
          assicurativi). - 1.   Presso il  Ministero  dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato   e'   istituita  la
          commissione  nazionale  per  i  periti   assicurativi   per
          l'accertamento  e  la  stima  dei danni alle cose derivanti
          dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
          motore e dei natanti soggetti alla disciplina  della  legge
          24 dicembre 1969, n.  990.
             2. La commissione e' composta:
               a)  da  un  Sottosegretario  di  Stato  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  che  la
          presiede;
               b)  dal direttore generale delle assicurazioni private
          e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
               c) da un funzionario della  Direzione  generale  delle
          assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  con
          qualifica non inferiore a primo dirigente;
                d) da un funzionario del  Ministero  del  tesoro  con
          qualifica non inferiore a primo dirigente;
               e)  da  quattro rappresentanti dei periti iscritti nel
          ruolo, di cui  almeno  due  iscritti  nei  rispettivi  albi
          professionali;
               f)    da    un   rappresentante   delle   imprese   di
          assicurazione;
               g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (ISVAP).
             3.   Le   funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  un
          funzionario  con  la  qualifica  non  inferiore  all'ottavo
          livello funzionale in servizio presso la Direzione generale
          delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
             4.  Tutti  i  componenti  della  commissione,  nonche' i
          supplenti per ciascuno dei componenti di cui  al  comma  2,
          lettere c), d), e) ed f), ad eccezione del presidente e del
          vice   presidente,   nonche'  i  segretari  ed  i  relativi
          supplenti, sono nominati, per la durata di  tre  anni,  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             5. I componenti di cui al comma 2,  lettere  e)  ed  f),
          nonche'  i relativi supplenti sono nominati su designazione
          delle rispettive organizzazioni sindacali  e  professionali
          di   categoria   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale.  Qualora  dette  organizzazioni  non  provvedano
          all'indicazione dei soggetti proposti entro  trenta  giorni
          dalla  data  della richiesta, i componenti sono nominati di
          propria  iniziativa  dal   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari
          compete,   in   deroga  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11  gennaio  1956,  n.  5,  ed  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972, n. 748, un
          compenso per ogni seduta che viene  stabilito  con  decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato.
             6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere
          c) e  d),  sono  rispettivamente  nominativi  dal  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          designazione  effettuata  dalla  Direzione  generale  delle
          assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo, e dal
          Ministro del tesoro.
             7.  La  commissione  decide  a  maggioranza   dei   suoi
          componenti;  in  caso di parita' di voti prevale quello del
          presidente.
             8. La commissione e'  organo  consultivo  del  Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato per tutte
          le questioni concernenti la  formazione  e  la  tenuta  del
          ruolo.  La  commissione ha inoltre il compito di promuovere
          ed istituire  i  procedimenti  disciplinari  nei  confronti
          degli   iscritti  nel  ruolo  e  di  proporre  al  Ministro
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   i
          provvedimenti disciplinari da adottare".