Art. 9.
              Costituzione della commissione nazionale
  1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, composta  ai
sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
e'  costituita  quale organo consultivo del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per tutte le  questioni  concernenti
la formazione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi
ed esercita le funzioni attribuite ad essa dalla predetta legge.
  2.  Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, vengono nominati  i  componenti  ed  i  segretari
della predetta commissione nazionale.
  3.  In  sede  di  prima applicazione, relativamente alla nomina dei
quattro  rappresentanti  dei  periti  iscritti  nel  ruolo,  previsti
all'art.  7,  comma  2,  punto e), della citata legge n. 166/1992, si
provvede, con il decreto ministeriale di  cui  al  comma  precedente,
individuando  i  predetti componenti tra i designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali e professionali di  categoria,  maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale, indipendentemente dal requisito
della iscrizione nel ruolo, tenuto conto che non vi sono soggetti con
il predetto requisito.
 
          Nota all'art. 9:
             - Per il testo dei commi 2 e 3 nonche' del punto e)  del
          predetto  comma  2  dell'art.  7 della legge n. 166/1992 si
          veda in nota all'art.  8.