Art. 3. 
                      Sorvegliabilita' interna 
  1. Le suddivisioni interne del locale, ad  esclusione  dei  servizi
igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse
da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi  di  chiusura
che non consentano un immediato accesso. 
  2. Eventuali locali interni non aperti al  pubblico  devono  essere
indicati  al  momento  della  richiesta  dell'autorizzazione  di  cui
all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e  non  puo'
essere impedito  l'accesso  agli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. 
  3. In ogni caso deve essere  assicurata  mediante  targhe  o  altre
indicazioni anche luminose,  quando  prescritto,  l'identificabilita'
degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le  vie  d'uscita  del
medesimo. 
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo del comma 1 dell'art. 3  della  legge  n.
          287/1991 si veda in nota alle premesse.