Art. 4. 
Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di  alimenti
                 e bevande annessi a circoli privati 
  1. I locali di circoli privati o di enti in  cui  si  somministrano
alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della  struttura
adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono  avere
accesso  diretto  da  strade,  piazze  o   altri   luoghi   pubblici.
All'esterno della  struttura  non  possono  essere  apposte  insegne,
targhe  o  altre  indicazioni  che  pubblicizzino  le  attivita'   di
somministrazione esercitate all'interno.