Art. 4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attivita' di somministrazione esercitate all'interno.