Art. 5. 
                          Norma transitoria 
  1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e
bevande  dovranno  essere  resi  conformi  alle  disposizioni   degli
articoli precedenti entro diciotto mesi dalla predetta data. 
  2. Le  comunicazioni  interne  fra  i  locali  adibiti  a  pubblico
esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a
chiave durante l'orario di apertura del  pubblico  esercizio  e  deve
essere impedito l'accesso a chiunque. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 17 dicembre 1992 
                                                 Il Ministro: MANCINO 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993 
  Registro n. 6 Interno, foglio n. 363