Art. 5. Norma transitoria 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli precedenti entro diciotto mesi dalla predetta data. 2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 dicembre 1992 Il Ministro: MANCINO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993 Registro n. 6 Interno, foglio n. 363